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18 Aprile 2020

Gestione rifiuti, ordinanza della Regione Piemonte

Gestione rifiuti, ordinanza della Regione Piemonte
La Regione Piemonte, con questa ordinanza (testo integrale in calce), prevede quanto segue:
1.Gli impianti di gestione dei rifiuti, autorizzati ai sensi dell’articolo 208 (Autorizzazione unica impianti di smaltimento e recupero rifiuti) del decreto legislativo 152/2006 o del Titolo III-bis della Parte II del medesimo decreto, relativamente alle operazioni di messa in riserva (R13) e/o deposito preliminare (D15) - anche propedeutiche al successivo recupero/trattamento - qualora tecnicamente possibile e garantendo il rispetto delle norme di buona tecnica, anche al fine di scongiurare pericoli di incendio, possono aumentare fino a un tempo massimo di 6 mesi i limiti temporali previsti in autorizzazione e aumentare la capacità annua di stoccaggio e la capacità istantanea di stoccaggio nel limite massimo del:
- 20% rispetto ai quantitativi previsti in autorizzazione anche in deroga (per i quantitativi aggiuntivi) all'adeguamento delle garanzie finanziarie a favore delle Province/Città Metropolitana di Torino, di cui all'art.195, comma 2, lettera g) e all'art. 208 comma 11 lettera g) del decreto legislativo 152/2006 nonchè alla Deliberazione della Giunta regionale n. 20-192 del 12/06/2000, come modificata dalle Deliberazioni della Giunta regionale n. 24-611 del 31/07/2000 e n. 44-2493 del 19/03/2001;
oppure:
- 50% rispetto ai quantitativi previsti in autorizzazione provvedendo ad adeguare le garanzie finanziarie (per i quantitativi aggiuntivi superiori al 20%) a favore delleProvince/Città Metropolitana di Torino entro 45 giorni dalla presentazione della Comunicazione;
2.di applicare le stesse disposizioni in relazione agli aumenti delle capacità di messa in riserva (R13) anche per gli impianti che operano in procedura semplificata ai sensi degli artt. 214 e 216 del decreto legislativo 152/2006 ferme restando le “quantità massime” fissate dal decreto ministeriale 5 febbraio 1998 (allegato IV); di derogare al limite temporale di un anno per la messa in riserva fino ad un massimo di 18 mesi. In deroga alle disposizioni del decreto del ministro dell' ambiente 350/1998, per i quantitativi aggiuntivi non sono previsti eventuali conguagli al diritto di iscrizione annuale;
3.i suddetti impianti, nel rispetto delle disposizioni in materia di prevenzione incendi, possono derogare a quanto previsto dall’art 183, comma 1, lettera bb) del decreto legislativo 152/2006 sul deposito temporaneo e in particolare:
- i rifiuti gestiti in deposito temporaneo possono essere avviati ad operazioni di recupero o smaltimento con frequenza semestrale, invece che trimestrale, indipendentemente dalle quantità in deposito;
- devono essere inviati ad operazione di recupero e smaltimento i quantitativi di rifiuti in deposito temporaneo che raggiungano i 60 metri cubi di cui al massimo 20 metri cubi di rifiuti pericolosi, invece di 30 metri cubi di cui al massimo 10 metri cubi di rifiuti pericolosi;
- in ogni caso, il deposito temporaneo non può avere durata superiore a 18 mesi;
4.al fine di stoccare provvisoriamente i materiali derivanti dalle attività di recupero, che momentaneamente non trovano collocazione presso il mercato, sono sospesi i termini per l’avvio all’utilizzo dei predetti materiali;
5.al fine di garantire la chiusura del ciclo di gestione dei rifiuti, i gestori delle discariche per rifiuti non pericolosi possono ricevere, su motivata istanza da parte dei suddetti impianti, e per il solo periodo di validità della presente ordinanza, i rifiuti derivanti dal trattamento delle frazioni di rifiuti raccolte in maniera differenziata, provenienti esclusivamente e direttamente dagli impianti di selezione e recupero localizzati sul territorio regionale, anche qualora i relativi codici EER non siano presenti tra quelli contenuti in autorizzazione (purchè non siano rifiuti pericolosi); ciò per consentire l’ingresso in discarica dei rifiuti derivanti dal trattamento che non trovano più collocazione presso le originarie destinazioni;
Le misure di cui sopra sono subordinate al rispetto delle seguenti condizioni:
- la garanzia di spazi adeguati di stoccaggio in relazione all’aumento previsto dei volumi di rifiuti in deposito per scongiurare anche pericoli di incendi;
- l’adeguamento alle Linee Guida per la prevenzione del rischio incendio della Circolare del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare n. 1121 del 21 gennaio 2019, eccetto quanto concerne i tempi massimi di permanenza, nonchè il rispetto delle disposizioni in materia di prevenzione incendi e delle disposizioni in materia di elaborazione dei Piani di emergenza di cui all’art. 26-bis del decreto legge 4 ottobre 2018, n. 113 convertito nella legge 1° dicembre 2018 n. 132;
- che le modalità di gestione interna di tali aree e i maggiori quantitativi stoccati siano compatibili con i presidi antincendio adottati; a fronte di maggiori quantitativi dovrà essere effettuata una valutazione del rischio incendio onde verificare che le variazioni apportante non comportino un aggravio del rischio stesso, seguendo le procedure di cui al decreto del Presidente della Repubblica 151/2011 e del decreto ministeriale 7 agosto 2012;
- adeguati sistemi di raccolta e trattamento degli eventuali ed ulteriori eluati prodotti dai materiali stoccati in relazione alle caratteristiche chimico fisiche dei rifiuti;
- la presenza di sistemi di copertura, anche mobili, necessari per limitare gli effetti di agenti atmosferici e le emissioni odorigene laddove necessario per la natura putrescibile dei rifiuti;
- l’esistenza di idonei sistemi di confinamento e contenimento atti a segregare il maggior quantitativo di rifiuti stoccati rispetto al quantitativo ordinario.
- che l’utilizzo di aree all’aperto, qualora esterne al perimetro approvato ai sensi del regolamento regionale 20 febbraio 2006, n. 1/R, sia gestito secondo i principi del regolamento stesso;
prevedendo altresì che:
- gli impianti e le discariche interessati dalle misure previste ai succitati punti 1,2 e 5, che intendano avvalersi delle deroghe ed opportunità contenute nel presente atto debbano presentare comunicazione; la comunicazione deve essere accompagnata da una relazione a firma di un tecnico abilitato o del Direttore Tecnico dell'impianto, che attesti, oltre al rispetto di quanto indicato nell’autorizzazione in essere, i quantitativi di rifiuti oggetto della richiesta di aumento (con l'indicazione anche dei codici EER e, per gli impianti in procedura semplificata, delle tipologie dei rifiuti), e il rispetto delle sopra elencate condizioni; a comunicazione deve essere inviata a Regione Piemonte tramite PEC a “territorio-ambiente@cert.regione.piemonte.it, citando nell’oggetto “Ordinanza regionale stoccaggi rifiuti”, Prefettura, Provincia/Città Metropolitana, ASL di competenza, Comuni interessati, al Dipartimento territorialmente competente di ARPA Piemonte e alla direzione regionale VV.F. Piemonte; entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione gli enti in indirizzo possano disporre e comunicare agli impianti eventuali prescrizioni adeguatamente motivate, che devono essere trasmesse contestualmente alla Regione, all’indirizzo PEC sopra indicato, nonchè alle altre autorità competenti citate nel presente atto;
- gli impianti interessati dalle misure di cui punti 3 e 4 debbano darne comunicazione in via preventiva alla Regione Piemonte tramite PEC a “territorio-ambiente@cert.regione.piemonte.it“, citando nell’oggetto “Ordinanza regionale stoccaggi rifiuti”, nonché alla Provincia/Città Metropolitana e ASL di competenza, ai Comuni interessati, al Dipartimento territorialmente competente di ARPA Piemonte e alla direzione regionale VV.F. Piemonte; le comunicazioni devono dare evidenza delle tipologie di rifiuti/ materiali derivanti dalle attività di recupero e dei quantitativi interessati. Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione gli enti in indirizzo possano disporre e comunicare agli impianti eventuali prescrizioni adeguatamente motivate, che devono essere trasmesse contestualmente alla Regione, all’indirizzo PEC sopra indicato, nonchè alle altre autorità competenti citate nel presente atto.
L’Ufficio Sicurezza e Ambiente è a disposizione per chiarimenti scrivendo all’indirizzo email sicurezza.ambiente@artigiani.it

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