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25 Luglio 2017

INFORTUNIO SUL LAVORO

INVIO DELLA DENUNCIA ENTRO DUE GIORNI ANCHE DURANTE IL PERIODO FERIALE

INFORTUNIO SUL LAVORO

Durante il periodo delle ferie estive NON SONO CONCESSE deroghe ai termini di invio della denuncia di infortunio.

Il datore di lavoro ha sempre l'obbligo di presentare la denuncia di infortunio all'Inail entro due giorni dal ricevimento dei dati essenziali del certificato medico nel caso in cui si verifica un infortunio sul lavoro ad un proprio dipendente, collaboratore familiare, socio o lavoratore parasubordinato.

 

In considerazione dell'avvicinarsi del periodo di chiusura della nostra associazione per le ferie estive dal 14 a l 25 agosto 2017, si informa che l'obbligo di invio della denuncia di infortunio rimane in capo al datore di lavoro e pertanto si ritiene utile qui di seguito fornire le indicazioni che le imprese associate dovranno seguire in caso di infortuni sul lavoro.

 

Cosa deve fare il lavoratore

  • In caso di infortunio sul lavoro il lavoratore deve informare immediatamente il datore di lavoro e deve comunicare il codice identificativo del certificato di infortunio, la data di rilascio e i giorni di prognosi in esso indicati.

 

Cosa deve fare il datore di lavoro

  • Entro il 2° giorno dalla data di ricezione degli estremi del certificato di infortunio, il datore di lavoro deve inviare all'INAIL via pec, la denuncia di infortunio compilando il modulo allegato e reperibile dal sito www.inail.it (Area prestazioni – Infortuni sul lavoro – Moduli – Mod. 4 bis r.a.).

  • La denuncia di infortunio va inviata se la prognosi è superiore a tre giorni.

    Pertanto, se l'infortunio non supera i tre giorni di prognosi non vi è nessun obbligo a carico del datore di lavoro. Se la prognosi viene prolungata, i termini per la denuncia partono dalla ricezione dl certificato di continuazione.

  • Se si tratta di infortunio mortale, deve inoltre essere fatto un telegramma all'INAIL entro 24 ore dall'evento; deve comunque essere inviata anche la denuncia di infortunio.

  • La denuncia di infortunio va effettuata indipendentemente da ogni valutazione circa la sussistenza degli elementi determinanti l'effettiva indennizzabilità da parte dell'Inail.

  • I dati salariali richiesti nella denuncia di infortunio, potranno essere inviati in un successivo momento.

  • La denuncia di infortunio va inviata alla sede Inail competente a ricevere la denuncia cioè quella di domicilio dell'infortunato.

  • La denuncia di infortunio deve essere inviata anche in caso di infortuni in itinere; si tratta dell'evento che si verifica durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di lavoro anche in caso di utilizzo del mezzo di trasporto privato.

  • Non vi è più l'obbligo di inviare la denuncia di infortunio all'Autorità di Pubblica Sicurezza

  • Non vi è più l'obbligo di tenuta del registro infortuni e, conseguentemente, non dovrà essere eseguita alcuna registrazione.

 

Sanzioni

Il datore di lavoro che non invia la denuncia di infortunio entro i termini previsti o la invia in ritardo è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa da € 1.290,00 a € 7.745,00 (riducibile se pagata entro i termini della diffida a € 1.290,00 o se pagata entro 60 giorni dalla notifica a € 2.580,00)

 

Infortuni subiti dai titolari di imprese artigiane

Anche il titolare che subisce un infortunio è obbligato alla presentazione della denuncia nei termini di cui sopra. Tuttavia, nel caso di mancato o ritardato invio della denuncia non viene applicata alcuna sanzione amministrativa ma l'indennità temporanea viene erogata dall'Inail a partire dal giorno dell'effettivo invio.

 

IMPORTANTE: copia della denuncia di infortunio dovrà essere inoltrata ai nostri uffici alla riapertura degli stessi (28/08/2017) al fine di valutare eventuali integrazioni di quanto già comunicato.

 

Per l'individuazione delle sedi Inail di competenza si rimanda al sito dell'INAIL www.inail.it

Al fine di agevolare le imprese associate qui di segito si indicano i recapiti Inail del nostro territorio

 

NOVARA - novara@postacert.inail.it - Via A. Costa 33/35 – Tel. 0321/617411

GRAVELLONA TOCE - verbanocusioossola@postacert.inail.it - C.So G. Marconi 99 Tel.0323/849111

VERCELLI - vercelli@postacert.inail.it - Via Pirandello 18/A – Tel. 0161/226511