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23 Marzo 2020

Negozi e botteghe: come funziona il credito d'imposta sul 60% dell'affitto

Negozi e botteghe: come funziona il credito d'imposta sul 60% dell'affitto

Una disposizione del decreto 17 marzo riconosce ai soggetti esercenti delle attività d’impresa che non possono continuare l'attività un credito d’imposta nella misura del 60% dell’ammontare del canone di locazione, relativo al mese di Marzo 2020, di immobili rientranti nella categoria catastale C/1 (cioè negozi e botteghe). Confartigianato Imprese ha elaborato un approfondimento sulla misura e sulle procedure per ottenerla (scarica QUI il testo completo).

 

La misura non si applica alle attività di commercio al dettaglio e di servizi per la persona che sono state identificate come “essenziali” (tra cui farmacie, parafarmacie, punti vendita di generi alimentari di prima necessità, servizi di pompe funebri etc.). Infatti, la norma sembra essere collegata al DPCM 11 marzo 2020 che, a far data dal 12 marzo, ha sospeso:

  • le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari di cui all’Allegato 1 al citato DPCM;
  • le attività dei servizi di ristorazione;
  • le attività inerenti i servizi alla persona (ad esempio, parrucchieri, barbieri, estetisti), ad esclusione di quelle di cui all’Allegato 2 (lavanderie, tintorie e servizi di pompe funebri).

 

Il credito d’imposta sarà utilizzabile esclusivamente in compensazione tramite modello F24, ai sensi dell’Articolo 17 del DLGS n.241 del 1997. Dal momento che per la maggior parte dei soggetti interessati dalla disposizione i termini di versamento sono stati giustamente rinviati, tale scelta legislativa determina un temporaneo problema di natura finanziaria e costringe di fatto il contribuente ad anticipare la quota di competenza dello Stato.

 

Con la risoluzione 13/E del 20 Marzo 2020 l'Agenzia delle Entrate ha istituito il codice tributo “6914” denominato “credito d'imposta canoni di locazione botteghe e negozi – articolo 65 del decreto legge 17 Marzo 2020, n.18”, da esporre nella sezione “Erario”, avendo cura di indicare nel campo “anno di riferimento” il valore “2020”. L'Agenzia ricorda che il codice consente di utilizzare in compensazione il predetto credito, tramite modello F24 da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione.

 

SI ricorda che gli uffici di Confartigianato Imprese Piemonte Orientale sono  operativi e raggiungibili TELEFONICAMENTE chiamando le sedi  (anche se chiuse al pubblico in ottemperanza alle norme). E' attiva la mail emergenza@artigiani.it e il numero per le urgenze, fuori dall'orario di lavoro, 335.5750394. Per altre info possibile consultare anche la pagina Facebook dell'associazione.

 

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