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Statuto Titolo II

SOCI - ARTICOLAZIONI

Articolo 6

6.1. Possono aderire alla Confartigianato Imprese Piemonte Orientale gli artigiani, i commercianti, gli imprenditori di piccole e medie imprese, gli operatori economici dei settori del commercio, dei servizi, del turismo, del trasporto, del settore primario, nonché i professionisti e tutti gli operatori delle forme del lavoro autonomo, indipendente e cooperativo. Per l’iscrizione all’Associazione gli interessati debbono inoltrare domanda di ammissione indicante le generalità della persona fisica o di colui che svolge la funzione di legale rappresentante dell’impresa o dell’attività professionale, l’attività esercitata, l’ubicazione, il numero e il nome dei soci che costituiscono l’impresa, il numero dei dipendenti e dei familiari coadiuvanti.

6.2. Nella domanda di ammissione, dovrà essere indicato l’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) dell’Associato che sarà formalmente riconosciuto quale domicilio per tutte le comunicazioni da e per l’Associazione. Ogni variazione dell’indirizzo PEC dovrà essere tempestivamente comunicata all’Associazione con modalità che possa garantire l’avvenuta ricezione.

6.3. L’Associato sarà ritenuto tale a tutti gli effetti all’atto della sottoscrizione della scheda di adesione, a meno che entro 120 giorni non venga espresso parere contrario da parte della Giunta Sindacale. Con la sottoscrizione della domanda di ammissione si intende confermata la dichiarazione di accettazione delle norme del presente Statuto, del Regolamento, del Codice Etico e l’impegno di pagare tutti i contributi che verranno deliberati a norma dello Statuto stesso.

Articolo 7

7.1. L’iscrizione impegna l’Associato a tutti gli effetti statutari. Vale per il periodo che intercorre per le nuove iscrizioni dal giorno della sottoscrizione della scheda di adesione al 31 dicembre o dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno per i rinnovi. L’iscrizione si intende tacitamente rinnovata annualmente per i periodi successivi dal 1° gennaio al 31 dicembre in difetto di dimissioni comunicate per iscritto con lettera firmata e accompagnata da documento di identità del sottoscrittore e spedita con raccomandata ovvero con comunicazione spedita con posta elettronica certificata e sottoscritta digitalmente con firma certificata entro il 30 settembre. Per effetto della comunicazione di recesso il rapporto associativo ed i correlati diritti/doveri dell’Associato cessano dal 1°gennaio dell’anno successivo alla data di spedizione delle dimissioni sempre che queste siano tempestivamente rassegnate.

7.2. Ogni associato è tenuto a corrispondere, nei modi stabiliti, il contributo associativo annuale riscosso direttamente dall’Associazione, dalle sue articolazioni anche attraverso le forme indirette per il tramite di soggetti terzi appositamente convenzionati, in base a quanto previsto dalla legge o dalle delibere degli Organi dell’Associazione e comunque secondo quanto previsto dal presente Statuto.

7.3. È dovere dell’Associato:

  1. osservare scrupolosamente gli obblighi derivanti dal presente Statuto e dalla normativa associativa, ivi compreso l’eventuale Regolamento;
  2. osservare tutte le disposizioni e le istruzioni impartite dagli Organi dell’Associazione.

7.4. L’esercizio del diritto di voto in ciascuna delle attività dell’Associazione spetta agli associati iscritti e in regola con il versamento dei contributi associativi e delle quote integrative, nonché in possesso di eventuali altri requisiti stabiliti dallo Statuto o dal Regolamento.

7.5. Tutti gli associati, purché in regola ai sensi del comma precedente, costituiscono l’elettorato attivo e hanno diritto di avvalersi di tutti i servizi ed uffici che verranno costituiti dalla Confartigianato Imprese Piemonte Orientale, nonché ad usufruire delle prestazioni
di terzi con la stessa convenzionati.

7.6. L’obbligazione del pagamento dei contributi associativi non è trasferibile a terzi.

7.7. Con apposita delibera della Giunta Sindacale può essere attribuita la qualifica di socio onorario dell’Associazione a persone che si sono particolarmente distinte nell’ambito della propria vita in ambiti che valorizzano gli scopi dell’Associazione indicati all’articolo 3 del presente Statuto. La carica di “socio onorario” se accettata è a vita e non può essere revocata se non per gravi motivi che possono ledere l’onore dell’Associazione. Con l’attribuzione della qualifica di socio onorario cessano gli obblighi contributivi dell’Associato e la sua partecipazione all’elettorato passivo.

Articolo 8

8.1. Dell’ammissione alla Associazione decide la Giunta Sindacale, sentito il parere del Delegato di Territorio e del Segretario/Direttore della Associazione.

8.2. L’Associazione suddivide la base associata in “Sezioni Territoriali” corrispondenti ad una aggregazione di Comuni nelle quali sono annotati gli associati che vi operano. Ciascun Associato è assegnato alla “Sezione Territoriale” corrispondente al Comune della sede dell’attività esercitata o in alternativa al Comune della sua residenza. Ogni Sezione Territoriale esprime un proprio rappresentante che costituisce la Giunta Sindacale. La carica di Delegato di Territorio dura quattro anni e può essere rinnovata.

8.3. Unitamente all’assegnazione alla “Sezione Territoriale” è inoltre costituita una classificazione degli associati per “Categoria” o per “Movimento” nel rispetto delle indicazioni della Confederazione. L’assegnazione dei soci per Categoria o per Movimento è competenza del Segretario/Direttore dell’Associazione o da un soggetto da lui delegato. Le Categorie sono articolazioni settoriali della Confartigianato Imprese; nel rispetto delle politiche sindacali e degli indirizzi strategici indicati dagli Organi hanno il compito specifico di meglio tutelare gli interessi dei singoli mestieri e delle filiere rappresentate, promuovendone la crescita della competitività e del ruolo economico, consapevoli della necessità di adattare le modalità della propria presenza organizzata alla continua evoluzione del contesto. Il Regolamento può stabilire norme armonizzate con tutte le altre articolazioni del sistema Confartigianato, nel quadro delle politiche sindacali e degli indirizzi strategici indicati dagli Organi associativi e confederali. Le Categorie e i Movimenti costituiti esprimono un proprio rappresentante che dura in carica quattro anni e può essere rieletto.

Articolo 9

9.1. I Movimenti “Donne Impresa” e “Giovani Imprenditori” sono articolazioni organizzative della Confartigianato Imprese, finalizzate a promuovere obiettivi di carattere sociale e a tutelare specifici interessi, coerentemente con gli indirizzi della politica associativa. Ad essi viene garantita la migliore funzionalità nell’ambito degli Organi della Confartigianato Imprese e la partecipazione di un proprio rappresentante alla Giunta Sindacale dell’Associazione.

9.2. Nel rispetto della propria autonomia statutaria gli Associati alla Confartigianato Imprese Piemonte Orientale accedono alle attività di animazione e di servizio delle organizzazioni ANAP, INAPA, CAAF e A.N.Co.S. operanti nell’area del Piemonte Orientale.

9.3. Il gruppo territoriale dell’Associazione Nazionale degli Anziani e Pensionati (ANAP) è una articolazione organizzativa autonoma che si propone di rappresentare, tutelare e difendere gli interessi degli anziani e dei pensionati nello stesso ambito territoriale della Confartigianato Imprese Piemonte Orientale ed in coordinamento operativo con quest’ultima. Al Presidente territoriale del Piemonte Orientale dell’ANAP è garantita la partecipazione alla Giunta Sindacale dell’Associazione.

9.4. L’ufficio territoriale dell’INAPA – Istituto Nazionale di Assistenza e di Patronato per l’Artigianato si propone di assistere gli artigiani e tutti i lavoratori, secondo il proprio statuto autonomo, approvato dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale. Il Presidente
dell’Associazione svolge anche le funzioni di Presidente dell’INAPA territoriale.

9.5. Il CAAF – Centro Autorizzato di Assistenza Fiscale Confartigianato Pensionati e Dipendenti S.r.l. eroga servizi ai cittadini nel contesto dei servizi alla persona forniti dal sistema Confartigianato Imprese ed opera attraverso sportelli territoriali gestiti da società di servizi in possesso dei requisiti previsti dalla legge.

9.6. A.N.Co.S. – Associazione Nazionale Comunità Sociali e Sportive, è una articolazione organizzativa autonoma senza finalità di lucro che ha l’obiettivo di elevare la qualità della vita del singolo attraverso la promozione di attività ludiche, ricreative, iniziative di prevenzione e sensibilizzazione, oltre che a favorire la socializzazione di chi vive da solo, aiutando concretamente quanti si trovano in situazioni di disagio come gli anziani, i disabili, gli immigrati, e le categorie svantaggiate, sostenendo l’integrazione sociale delle fasce più deboli all’interno delle comunità di appartenenza e promuovendo i valori solidaristici e sociali dell’attività di volontariato.

Articolo 10

10.1. Contro la negata ammissione è ammesso ricorso, entro 30 giorni dalla notifica, al Collegio dei Probiviri, i quali predispongono una relazione da proporre alla Giunta Sindacale dell’Associazione.

10.2. In caso di ricorso, la Giunta Sindacale decide inappellabilmente a maggioranza assoluta di voti, sentito il parere del Delegato del Territorio interessato e del Segretario/ Direttore dell’Associazione.

Articolo 11

11.1. La qualità di Associato si perde:

  1. per dimissioni;
  2. cessazione dell’attività economica al Registro delle Imprese o per gli altri soggetti per cessazione presso gli altri elenchi della Pubblica Amministrazione;
  3. per perdita dei requisiti previsti dalla legge e dal presente Statuto;
  4. per espulsione;
  5. per decesso.

11.2. Con la perdita della qualità di socio viene meno anche la possibilità di far parte degli Organi statutari.

11.3. Il provvedimento di espulsione viene adottato – con indicazione dei motivi – dalla Giunta Sindacale qualora l’Associato sia venuto meno ai doveri fissati dal presente Statuto, abbia compiuto atti pregiudizievoli nei confronti della Confartigianato Imprese Piemonte rientale o una delle sue articolazioni, ovvero abbia compiuto atti contrari al buon nome dell’Associazione, o che sia in mora nei confronti della Confartigianato o una delle sue articolazioni. Sarà altresì passibile di espulsione l’Associato che aderisca ad altre organizzazioni di rappresentanza con base associativa e finalità in contrasto con le finalità di Confartigianato Imprese Piemonte Orientale. Nel caso si ritenga di proporre l’esclusione dell’Associato, dovrà essere previamente comunicata all’interessato la contestazione che lo riguarda, dandogli termine per sottoporre le sue ragioni per iscritto entro un termine congruo che non potrà in ogni caso essere superiore ai 30 giorni, termine trascorso il quale la Giunta Sindacale assume la sua decisione.

11.4. In caso di ricorso, la Giunta Sindacale decide inappellabilmente a maggioranza assoluta di voti, sentito il parere del Delegato del Territorio interessato e del Segretario/ Direttore dell’Associazione.