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Statuto Titolo IV

PATRIMONIO – PROVENTI

Articolo 22

22.1. Il Patrimonio dell’Associazione è formato da beni mobili ed immobili che a qualunque titolo vengono in possesso dell’Associazione stessa.

22.2. I proventi sono costituiti:

  • dalle quote annuali versate dai soci nella misura proposta dalla Giunta Amministrativa,determinata dalla Giunta Sindacale e ratificata dall’Assemblea Generale;
  • dai contributi, sovvenzioni e liberalità pervenuti all’Associazione in conformità alle proprie finalità istituzionali;
  • dalle somme riscosse dai soci per specifiche attività di rappresentanza.

22.3. L’esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e si chiude al 31 dicembre di ogni anno. I bilanci, corredati dalla relazione dei Revisori dei Conti sull’andamento della gestione sociale, devono essere sottoposti all’approvazione della Assemblea Generale entro il 30 giugno di ogni anno.

22.4. E’ fatto divieto all’Associazione di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.