Vai al contenuto principale

Statuto Titolo V

SANZIONI

Articolo 23

23.1. Il Presidente ha facoltà di applicare la censura agli iscritti all’Associazione che non ottemperano con la necessaria diligenza agli obblighi derivanti dalle leggi e dai regolamenti dello Stato e dagli Statuti, Regolamenti e istruzioni o deliberazioni degli Organi dell’Associazione.