Vai al contenuto principale

Decreto "Cura Italia" - Le novità per Fisco e Tributi (parte prima)

E' stato pubblicato il Decreto Legge 17 Marzo 2020 n.18 avente ad oggetto “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.” anche individuato come D.L. “Cura Italia”.

Tra le misure approvate, riportiamo le maggiormente significative a vantaggio degli Associati:

 

  1. SOSPENSIONE DEI VERSAMENTI SCADENTI DAL GIORNO 8 MARZO 2020 AL GIORNO 31 MARZO 2020 PER I SOGGETTI CON RICAVI O COMPENSI (NEL 2019) INFERIORI A 2.000.000 € . Per tutti i soggetti con ricavi o compensi inferiori a 2.000.000 € (nel 2019) i versamenti compresi nel periodo indicato possono essere posticipati al giorno 31 Maggio, in unica  soluzione oppure in cinque rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di Maggio,          senza sanzioni e interessi.

 

  1. RINVIO DEI VERSAMENTI SCADENTI IL 16 MARZO PER I SOGGETTI CON RICAVI O COMPENSI (NEL 2019) SUPERIORI A 2.000.000 €.  Per tutti i soggetti con ricavi o compensi superiori a 2.000.000 € (nel 2019) , il termine di    versamento del 16 Marzo è posticipato al giorno 20 Marzo.

 

  1. SOGGETTI PER I QUALI E' DIFFERITO IL TERMINE DEI VERSAMENTI SCADENTI DAL GIORNO 8 MARZO 2020 AL GIORNO 30 APRILE 2020. Sono posticipati al 31 Maggio 2020 (in unica soluzione o in cinque rate costanti decorrenti dal mese di Maggio 2020) i versamenti delle ritenute alla fonte sui redditi per lavoro dipendente e assimilati, i versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali per i soggetti che rientrano nei seguenti settori produttivi (a prescindere dal volume dei ricavi o compensi conseguiti nel 2019):
  • imprese turistico ricettive, agenzie di viaggio e turismo, tour operator;
  • federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva;
  • associazioni e società sportive (professionistiche e dilettantistiche) nonché soggetti gestori di stadi, impianti sportivi, palestre, club e strutture di danza, fitness e culturismo, centri sportivi, piscine e centri natatori;
  • soggetti che gestiscono teatri, sale da concerto, sale cinematografiche, ivi compresi servizi di biglietteria e le attività di supporto alle rappresentazioni artistiche, nonché discoteche, sale da ballo, night-club, sale gioco e biliardi;
  • soggetti che gestiscono ricevitorie del lotto, lotterie e scommesse, ivi compresa la gestione di macchine e apparecchi correlati;
  • soggetti che organizzano corsi, fiere ed eventi, ivi compresi quelli di carattere artistico culturale, ludico sportivo e religioso;
  • soggetti che gestiscono attività di ristorazione, gelaterie, pasticcerie bar e pub;
  • soggetti che gestiscono musei, biblioteche, archivi, luoghi e monumenti storici e attrazioni simili, nonché orti botanici, giardini zoologici e riserve naturali;
  • soggetti che gestiscono asili nido e servizi di assistenza diurna per minori disabili, servizi educativi per l'infanzia e servizi didattici di primo e secondo grado, scuole di vela, di navigazione, di volo, che rilasciano brevetti o patenti commerciali, scuole di guida professionale per autisti;
  • soggetti che svolgono attività di assistenza sociale non residenziale per anziani e disabili;
  • aziende termali di cui alla L.323/00 e centri per il benessere fisico;
  • soggetti che gestiscono parchi divertimenti o parchi tematici;
  • soggetti che gestiscono stazioni di autobus, ferroviarie, metropolitane, marittime o aeroportuali;
  • soggetti che gestiscono servizi di trasporto passeggeri terrestre, aereo, marittimo fluviale, lacuale e lagunare, ivi compresa la gestione di funicolari, funivie, cabinovie, seggiovie e ski-lift;
  • soggetti che gestiscono servizi di noleggio di mezzi di trasporto terrestre, marittimo, fluviale, lacuale e lagunare;
  • soggetti che gestiscono servizi di noleggio di attrezzature sportive e ricreative ovvero di strutture e attrezzature per manifestazioni e spettacoli;
  • soggetti che svolgono attività di guida e assistenza turistica.
  • ONLUS, ODV e APS iscritte negli appositi registri, che esercitano in via principale una o più attività di interesse generale previste nell'Art. 5 del DLGS 117/17.

 Per le imprese turistico ricettive, le agenzie di viaggio e turismo e i tour operator, nonché per     tutti i soggetti sinora elencati, i termini dei versamenti IVA in scadenza nel mese di Marzo  2020 sono sospesi. Le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva, le associazioni e le società  sportive, professionistiche o dilettantistiche, applicano le sospensioni dei versamenti delle  ritenute alla fonte sui redditi per lavoro dipendente e assimilati, i versamenti dei contributi   previdenziali e assistenziali fino al 31 Maggio 2020. Tali versamenti sospesi, potranno  essere effettuati entro il 30 Giugno 2020 in unica soluzione o fino ad un massimo di 5 rate  costanti a decorrere dal mese di Giugno 2020, senza applicazione di sanzioni e interessi.

 

  1. SOSPENSIONE DEGLI ADEMPIMENTI TRIBUTARI PER TUTTI I SOGGETTISono sospesi tutti gli adempimenti tributari scadenti tra il giorno 8 Marzo 2020 e il 31    Maggio 2020 per tutti i contribuenti, a prescindere dal volume di ricavi o compensi conseguiti nel 2019. Gli adempimenti sospesi dovranno essere effettuati entro il 30 Giugno 2020 senza   applicazione di sanzioni.

 

  1. ESCLUSIONE DALL'ASSOGGETTAMENTO A RITENUTA D'ACCONTO. Per i contribuenti che hanno conseguito ricavi o compensi non superiori a 400.000 € (nel 2019), tutti i compensi percepiti (incassati) nel periodo compreso tra la data di entrata in  vigore del decreto e il 31 Marzo non sono assoggettati a ritenuta d'acconto (professionisti,  agenti e rappresentanti di commercio, etc.) da parte del sostituto d'imposta, a condizione che nel mese precedente non abbiano sostenuto spese per prestazioni di lavoro dipendente o  assimilato.

            Tali contribuenti dovranno versare entro il 31 Maggio 2020 (in unica soluzione o in cinque quote costanti a partire dal mese di Maggio, senza applicazione di sanzioni e interessi).

 

  1. SOSPENSIONE DEI TERMINI DEI VERSAMENTI PER CARTELLE ESATTORIALI E ACCERTAMENTI ESECUTIVI. Sono sospesi i termini dei versamenti scadenti dal giorno 8 Marzo 2020 al giorno 31 Maggio     2020 relativi a:
  • cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione;
  • avvisi di accertamento esecutivi emessi dall'Agenzia delle Entrate;
  • avvisi di addebito emessi dagli enti previdenziali;
  • atti di accertamento esecutivi emessi dall'agenzia delle Dogane e Monopoli;
  • ingiunzioni e atti esecutivi emessi dagli enti locali;

 I versamenti dovranno essere effettuati, in unica soluzione, entro il 30 Giugno 2020.

 

            ATTENZIONE:  Non sono ricompresi nella sospensione i versamenti derivanti da liquidazione tramite c.d. “avviso bonario” (prima o unica rata e/o rateazione trimestrale in corso) ex art. 36-bis DPR 600/73 ed ex art. 54-bis DPR 633/72.

 

  1. DIFFERIMENTO DEI VERSAMENTI DERIVANTI DA “ROTTAMAZIONE-TER” E “SALDO E STRALCIO. La rata della c.d. “Rottamazione-ter”, scaduta il 28 Febbraio 2020, e la rata del c.d. “Saldo e  stralcio” in scadenza il prossimo 31 Marzo 2020, dovranno essere versate entro il prossimo  31 Maggio 2020.

 

  1. SOSPENSIONE DEI TERMINI RELATIVI ALL'ATTIVITA' DEGLI UFFICI DEGLI ENTI IMPOSITORI.  Sono sospesi dall'8 Marzo al 31 Maggio 2020 i termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso da parte degli uffici degli Enti   impositori (fatto salvo quanto previsto in relazione alla liquidazione delle imposte ed al       controllo formale).

            Inoltre, sono sospese per il medesimo periodo tutte le attività di consulenza dei menzionati uffici, riguardanti :

  • le istanze di interpello presentate;
  •  le regolarizzazioni delle predette istanze;
  • le richieste di consulenza giuridica;
  • le richieste di accesso alla banca dati dell'Anagrafe tributaria.

 

  1. RINVIO DEL TERMINE PER LA CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA NELLE SOCIETA' PER L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO D'ESERCIZIO.  E' derogato quanto previsto dagli articoli 2364 secondo comma e 2478-bis del Codice Civile. Di conseguenza, è consentito alle Società di convocare entro centottanta giorni  l'assemblea ordinaria per l'approvazione del Bilancio d'Esercizio chiuso alla data del 31       Dicembre 2019.

            Poiché l'anno 2020 è bisestile, tale convocazione andrà effettuata al più tardi entro il giorno  28 Giugno 2020.

 

  1. FORME DI MENZIONE PER I CONTRIBUENTI CHE HANNO RINUNCIATO ALLE SOSPENSIONI.  Attraverso apposita comunicazione sul sito istituzionale del Ministero dell'Economia e delle  Finanze, sono previste forme di menzione per i contribuenti i quali, non avvalendosi di una o più tra le sospensioni di versamenti previste dal DL “Cura Italia”, effettuino comunque tali  versamenti a scadenza. Per questi soggetti, la comunicazione ha l'obiettivo di consentire un vantaggio in termini di  immagine nei confronti dell'opinione pubblica.