Comunichiamo che è stata pubblicata la delibera dell’Agenzia delle Dogane Prot. 96399/RU del 23 marzo 2020 per la presentazione delle domande di rimborso delle accise sul gasolio consumato dalle imprese di autotrasporto nel primo trimestre 2020 (dal 1° gennaio al 31 marzo 2020).
Ricordiamo che il beneficio spetta alle imprese di autotrasporto di merci in conto terzi ed in conto proprio con veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate e l’importo rimborsabile è pari a 214,18 per mille litri di prodotto, in relazione ai consumi effettuati tra il 1° gennaio ed il 31 marzo 2020.
Informiamo che in relazione alle ultime disposizioni previste dall’Agenzia delle Dogane con nota del 12 marzo 2020, a decorrere dal 1° gennaio 2020, è stato introdotto un limite quantitativo fissato in un litro di gasolio, consumato da ciascuno dei veicoli che possono beneficiare dell’agevolazione in esame, per ogni chilometro percorso. Inoltre sono state apportate alcune modifiche per la compilazione delle dichiarazioni ed il relativo software è stato aggiornato.
La dichiarazione necessaria alla fruizione dei benefici fiscali, per il periodo compreso tra il 1° gennaio ed il 31 marzo 2020, dovrà essere presentata dal 1° al 30 aprile 2020. Laddove per effetto della situazione emergenziale in atto fosse impossibilitato a trasmettere la dichiarazione all’Ufficio delle dogane, l’esercente potrà assolvere il suddetto onere per l’esercizio del proprio diritto al rimborso entro il 30 giugno 2020, in conformità a quanto previsto dall’art. 62, comma 6, del D.L. n. 18/2020.
Ricordiamo che dal 1° gennaio 2016 non sono ammessi all'agevolazione i consumi di gasolio per autotrazione impiegati dai veicoli di categoria Euro 0, 1 e 2 nemmeno se dotati di dispositivo antiparticolato.
Le imprese interessate a ricevere ulteriori informazioni e/o a presentare le istanze, potranno contattare gli uffici di Confartigianato.