Con la conversione in legge (n. 58/2019) del Decreto "Crescita" è stato re-introdotto l'obbligo, a carico delle aziende che vendono o somministrano alcolici (tra cui anche i pubblici esercizi), di dotarsi di apposita "licenza" rilasciata dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (è quella che comunemente è nota come "licenza UTIF").
Tale adempimento, obbligatorio fino al 2017, era stato soppresso dalla legge 124/2017 e, pertanto, tutti i pubblici esercizi che sono subentrati o hanno avviato una nuova attività, nel corso degli ultimi 2 anni, sono sprovvisti di "licenza" e, quindi, devono verificare la loro situazione e, se del caso, provvedere a richiederla.
L’obbligo di denuncia fiscale è stato quindi reintrodotto per tutte le attività che usufruivano dell’esonero a decorrere dal 30 giugno 2019 (data di entrata in vigore della Legge n. 58 del 2019) con effetto retroattivo; di conseguenza anche coloro i quali hanno iniziato l’attività nel corso dell’ultimo biennio dovranno richiedere la licenza sopra citata.
La denuncia, da indirizzare all'Ufficio dell’Agenzia delle Dogane competente per territorio, ha validità permanente.
Le aziende che avevano effettuato la denuncia prima della soppressione dell’obbligo non devono presentare una nuova denuncia, salvo il caso in cui siano intervenute variazioni nei dati a suo tempo comunicati.
Siamo in attesa di ricevere chiarimenti sulle modalità operative per la presentazione della domanda.
Per maggiori informazioni gli interessati possono contattare gli uffici di Confartigianato Imprese Piemonte Orientale al numero di telefono 0321-661111.