Dal 1 Gennaio 2022, con l'entrata in vigore del D.Lgs 32/2021 che abroga il D.Lgs 194/2008, cambia il sistema di finaziamento dei controlli ufficiali e delle altre attività ufficiali eseguiti dalle autorità competenti per la verifica della conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali.
A partire dal 1° Gennaio 2022 sarà in vigore la nuova normativa inerente le modalità di rifinanziamento dei controlli ufficiali sanitari eseguiti dalle Autorità Competenti per la verifica della conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali.
Dal 1 Gennaio 2022 è abrogato il D.Lgs. 194 del 19 novembre 2008, pertanto non dovranno essere più essere versati gli importi previsti.
Il nuovo D.Lgs. 2 Febbraio 2021 n. 32 (pubblicato in G.U. n. 62 del 13/03/2021) vuole completare il processo di adeguamento della normativa nazionale a quanto disposto dal Regolamento (UE) 2017/625 (come disposto dall'art. 12, comma 3, lettera g della L. n. 117/2019).
Dal 1 Gennaio 2022 i controlli ufficiali oggetto del summenzionato decreto sono ricondotti a:
Tali controlli riguardano gli alimenti e la sicurezza alimentare, i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con alimenti (MOCA), i mangimi, la salute e il benessere degli animali, i sottoprodotti di origine animale e i prodotti derivati, l’immissione in commercio e l’uso di prodotti fitosanitari.
Per quanto riguarda gli stabilimenti di cui alla tabella di seguito allegata (Allegato 2, Sezione 6, Tabella A del D. Lgs. 32/2021), sono tenuti al pagamento della tariffa per il rifinanziamento dei controlli ufficiali – a prescindere dall’esecuzione del controllo ufficiale – gli Operatori del Settore Alimentare che commercializzano all’ingrosso una quantità superiore al 50% della propria merce derivante da una o più attività di cui alla suddetta tabella (cfr. art. 6 co. 6 D. Lgs. n. 32/2021).
Sono invece esclusi dall’applicazione di tale tariffa:
a) gli enti del Terzo settore di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (cfr. art. 1 co. 6 D. Lgs. n. 32/21);
b) le associazioni di volontariato iscritte nel registro regionale della Protezione civile di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 (art. 1 co. 6 D. Lgs. n. 32/21);
c) gli operatori che effettuano produzione primaria e operazioni associate, come definite all'articolo 2, comma 1, lettere b), c) e d), i quali, invece, sono soggetti esclusivamente alle tariffe per: a) la registrazione di cui all'articolo 6, comma 13; b) il riconoscimento di cui all'articolo 4 e all'articolo 6, comma 13; c) i controlli ufficiali originariamente non programmati e i controlli ufficiali e le altre attività ufficiali su richiesta di cui all'articolo 9; d) le autorizzazioni di cui all'articolo 6, comma 15 del presente decreto, ove previste (art. 1 co. 7 D. Lgs. n. 32/21);
d) i broker e gli intermediari di commercio con sede diversa da uno stabilimento fisico (art. 6 co. 10 D. Lgs. n. 32/21).
Viceversa, sono sempre assoggettati alle tariffe di cui all’Allegato 2 (vedi in basso) , Sezione 6, Tabella A D. Lgs. n. 32/21:
Il primo adempimento richiesto agli O.S.A. sopra individuati è di inviare entro il 31 Gennaio 2022 la dichiarazione sostitutiva con la quale attestare l’appartenenza alle categorie di cui sopra.
Non sono assoggettati dall’obbligo di invio del modulo qui allegato:
In questi giorni le ASL stanno inviando comunicazioni alle imprese, che già versavano la tariffa prevista D.Lgs 194/2008, successivamente l’Asl di riferimento applicherà la tariffa in base al livello di rischio assegnato, riferito all’anno in corso, ed emetterà la richiesta di pagamento.
La suddetta autodichiarazione dovrà essere inoltrata, successivamente, ogniqualvolta intervenga una variazione delle informazioni richieste in essa.
Per ulteriori informazioni vi invitiamo a contattare gli uffici di Confartigianato.