L’emergenza Coronavirus porta alla modifica delle norme per il deposito temporaneo dei rifiuti
Il nuovo articolo 133-bis stabilisce che, fermo restando il rispetto delle disposizioni in tema di prevenzione incendi, il deposito temporaneo dei rifiuti, di cui all’articolo 183, comma 1, lettera bb), numero 2), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è consentito fino ad un quantitativo massimo doppio mente il limite temporale massimo non può avere durata superiore a diciotto mesi.
Si intende per deposito temporaneo il raggruppamento dei rifiuti e il deposito preliminare alla raccolta ai fini del trasporto dei rifiuti in un impianto di trattamento, effettuati, prima della raccolta nel luogo ove gli stessi sono prodotti.
Ecco cosa prevedeva la norma prima della modifica: i rifiuti, a scelta del produttore, possono essere avviati a recupero o smaltimento ogni 3 mesi indipendentemente dalle quantità oppure, quando il quantitativo in deposito raggiunge 30 metri cubi (di cui al massimo 10 metri cubi di rifiuti pericolosi) o in ogni caso, se non si superano il limiti quantitativi almeno una volta all’anno.
Con il nuovo articolo 133-bis per il DEPOSITO TEMPORANEO DEI RIFIUTI, il quantitativo permesso raddoppia e il limite temporale massimo di 12 mesi diventa di 18 mesi.
L’Ufficio Sicurezza e Ambiente vi ricorda inoltre che:
Per qualsiasi chiarimento a riguardo e per l’elaborazione dei dati MUD 2020 è a disposizione l’Ufficio Sicurezza e Ambiente telefonando alle sedi Confartigianato e scrivendo all’indirizzo email sicurezza.ambiente@artigiani.it