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16 Maggio 2024

Arriva la "patente a crediti" per chi lavora nei cantieri: ecco le prime indicazioni

Arriva la "patente a crediti" per chi lavora nei cantieri: ecco le prime indicazioni

Arriva la "patente a crediti" per chi lavora nei cantieri: per introdurre una serie di misure finalizzate a garantite più elevati livelli di prevenzione e protezione, sulla scorta anche di recenti e gravi infortuni sul lavoro, il Governo ha ritenuto di avviare un percorso di modifica normativa e successiva attuazione di questo strumento. Ecco alcune prime indicazioni in merito, con riserva di ulteriori aggiornamenti nel corso delle prossime settimane, con particolare riferimento al tema della presentazione delle domande di ottenimento della “patente” ed al recupero dei crediti, in caso di subìta decurtazione; questi temi saranno infatti definiti con appositi decreti, ancora da emanarsi.

La “patente” entrerà in vigore il 1° ottobre 2024.

La “patente” interesserà sia le imprese (esecutrici, affidatarie, subappaltatrici) sia i lavoratori autonomi.

Il legislatore ha confermato che, almeno inizialmente, lo strumento opererà per i soli cantieri temporanei o mobili di cui all'art.89, c.1, lett. a), del D.lgs. n.81/2008 (cantiere: qualunque luogo in cui si effettuano lavori edili o di ingegneria civile il cui elenco è riportato nell'allegato X del citato Decreto).

Sono invece escluse dal provvedimento:

  1. le imprese che, in cantiere, svolgono attività di mera fornitura oppure prestazioni di natura intellettuale
  2. le imprese in possesso dell’attestato di qualificazione SOA in classifica pari o superiore alla III.

La “patente” è rilasciata, in formato digitale, dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro subordinatamente al possesso di una serie di requisiti (si veda di seguito). Gli stessi potranno essere autocertificati ai sensi del D.P.R. n.445/2000; la “patente” viene revocata in caso di dichiarazione non veritiera sulla sussistenza di uno o più requisiti previsti.

I requisiti necessari per il rilascio sono:

  • iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
  • adempimento, da parte dei datori di lavoro, dei dirigenti, dei preposti, dei lavoratori autonomi e dei prestatori di lavoro, degli obblighi formativi previsti dal presente decreto;
  • possesso del documento unico di regolarità contributiva in corso di validità;
  • possesso del documento di valutazione dei rischi, nei casi previsti dalla normativa vigente;
  • possesso della certificazione di regolarità fiscale, di cui all’articolo 17 -bis, commi 5 e 6, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nei casi previsti dalla normativa vigente;
  • avvenuta designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, nei casi previsti dalla normativa vigente.

La “patente” prevederà, inizialmente, 30 crediti; è stata invece fissata a 15 crediti la soglia sotto la quale - a seguito di decurtazione dei crediti per violazioni alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro - non si potrà più operare.

Solo in tale caso sarà consentito il completamento delle attività oggetto di appalto o subappalto in corso di esecuzione, a condizione che i lavori eseguiti siano superiori al 30% del valore del contratto e salva, comunque, l'adozione del provvedimento di sospensione.

Il punteggio della patente è decurtato in caso di provvedimenti definitivi (sentenze passate in giudicato e ordinanze-ingiunzione di sanzioni amministrative divenute definitive) emanati nei confronti dei datori di lavoro, dirigenti e preposti delle imprese, o nei confronti dei lavoratori autonomi, nei casi e nelle misure indicati nell’allegato della legge. È prevista, inoltre, nei casi di violazioni più gravi dai quali sia derivata la morte o un’inabilità permanente al lavoro, assoluta o parziale, la possibilità per l’Ispettorato Nazionale del Lavoro di sospendere, in via cautelativa, la patente fino a un massimo di dodici mesi.

In mancanza della patente alle imprese e ai lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili si applica una sanzione amministrativa pari al 10 per cento del valore dei lavori e, comunque, non inferiore a euro 6.000, nonché l’esclusione dalla partecipazione ai lavori pubblici di cui al codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, per un periodo di sei mesi. Le stesse sanzioni si applicano alle imprese e ai lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili con una patente con punteggio inferiore a quindici crediti.

Si allega QUI una tabella che elenca i casi di decurtazione dei crediti e l'ammontare dei punti che vengono detratti dalla "patente".

Sono di prossima pubblicazione uno o più decreti del ministero del Lavoro che definiranno:

  • l’individuazione delle modalità di presentazione della domanda
  • i contenuti informativi della patente
  • I presupposti e IL procedimento per l’adozione del provvedimento di sospensione della patente
  • l’individuazione di criteri di attribuzione di crediti ulteriori rispetto al punteggio iniziale
  • le modalità di recupero dei crediti decurtati.

Si prevede, infine, che la patente possa essere estesa ad altri ambiti di attività individuati con decreto del Ministro del Lavoro, sentite le organizzazioni sindacali dei datori di lavori e dei lavoratori comparativamente più rappresentative.

Nel rinviare a tempestivi aggiornamenti sugli sviluppi in materia, Confartigianato imprese Piemonte orientale è a disposizione per approfondimenti.

 

 


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