Si informa che l’Austria con un provvedimento  legislativo ha previsto che le imprese straniere che distaccano proprio  personale in territorio austriaco devono retribuire in modo non inferiore  all’equivalente retribuzione di cui gode un lavoratore austriaco impegnato  nella stessa attività.
    A differenza dell’Italia, che con il D.lgs. 136/2016 ha recepito la  direttiva su distacco e somministrazione transnazionale la cui applicazione  riguarda anche le operazioni di cabotaggio terrestre, la norma austriaca  include nella definizione di distacco sia l’utilizzo del lavoratore in  operazioni di cabotaggio in territorio austriaco, sia l’impiego dell’autista in  un trasporto internazionale da o per l’Austria.
    Dopo Germania e Francia, anche l’Austria si dota dunque di una norma per il  contrasto del dumping sociale nell’autotrasporto.
    Da tale norma discendono una serie di nuovi obblighi per le imprese che  distaccano conducenti.
    Prima di effettuare il distacco, infatti, le imprese di autotrasporto  devono comunicare alla Zentrale Koordinationsstelle des Bundesministeriums für  Finanzen für die Kontrolle illegaler Beschäftigung - post.finpolzko@bmf.gv.at –  una serie di informazioni quali:
Per effettuare tale comunicazione si deve utilizzare il sito (in lingua  italiana) al seguente link:
    https://www4.formularservice.gv.at/formularserver/user/formular.aspx?pid=cc0245e96e3145f28adeacc34a476f8d&pn=B461f73088ab946fe9bd1d1cce573d81a&lang=it 
E’ inoltre necessario che l’autista porti a bordo del veicolo la seguente  documentazione con cui dimostrare il rispetto della legge e da mostrare in caso  di controlli su strada:
    - Comunicazione che attesti che il lavoratore viaggia in Austria (copia del  documento inviato tramite il sito austriaco sopra indicato) 
    - Contratto di lavoro (tradotto in inglese o tedesco)
    - Busta paga (tradotta in tedesco)
    - Prova del totale del salario (tradotta in tedesco)
    - Documento A1 per dimostrare l'iscrizione alla previdenza sociale (tradotto in  tedesco)
    - Documento che attesti il salario minimo del conducente mentre viaggia in Austria.
    I documenti possono essere archiviati su dispositivi elettronici (incluso  il tablet). 
    La mancata presenza a bordo di questa documentazione è punita con una  sanzione molto pesante da 1.000 a 10.000 euro, che diventano 20.000 euro in  caso di recidiva. Il mancato rispetto del salario minimo austriaco è punito con  sanzione da 1.000 a 10.000 euro. La mancata comunicazione online del distacco è  punita con una sanzione da 500 a 5.000 euro, innalzabile a 10.000 euro in caso  di recidiva. La mancata comunicazione di eventuali modifiche è punita con una  sanzione da 41€ a 4.140 euro. 
    Ulteriori informazioni sulla legge austriaca sono reperibili sul sito (in  lingua tedesca ed inglese) al seguente link:
    http://www.postingofworkers.at/cms/Z04/Z04_10/home 
    I livelli retributivi da rispettare sono quelli definiti dal salario minimo  o dai Contratti collettivi di lavoro.
    Per la verifica delle retribuzioni di base e degli elementi variabili  previste dallo specifico CCNL per l’autotrasporto si deve far riferimento al  seguente link:
    http://www.postingofworkers.at/cms/Z04/Z04_10.1.a/collectiveagreements/search?dokid=163066&dokset=4633&language=en