In data 21 marzo 2022 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto lecce n. 22 (c.d. Decreto Ucraina).
All’art. 2 del Titolo I sono state previste delle misure per il contenimento dei prezzi del gasolio e della benzina.
Per l’anno 2022, l’importo del valore di buoni benzina o analoghi titoli ceduti a titolo gratuito da aziende private ai lavoratori dipendenti per l’acquisto di carburanti, nel limite di euro 200 per lavoratore non concorre alla formazione del reddito.
Non servirà nessuna domanda e non si dovranno rispettare limiti ISEE.
Quindi per il 2022, il datore di lavoro può erogare ai dipendenti buoni benzina o titoli equivalenti esenti da imposizione fiscale fino a 200 euro.
I buoni, possono essere cumulabili con l’eventuale buono benzina rientrante nel limite di esenzione riconosciuto dal TUIR per beni e servizi fino a 258,23 annui, con la conseguenza che il plafond massimo del 2022 per l’acquisto di carburanti può essere innalzato a 458,23 euro totali.