La recente introduzione dell’articolo 121, comma 1-ter, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (operata dal decreto-legge 11 novembre 2021, n. 157) ha introdotto, anche per i bonus diversi dal Superbonus 110%, l’obbligo:
- di apposizione del visto di conformità
- dell’asseverazione circa la congruità dei costi sostenuti
ai fini dell’opzione per lo sconto in fattura o la cessione del credito.
In via di principio, tale novità si applica alle comunicazioni trasmesse in via telematica all’Agenzia delle entrate a decorrere dal 12 novembre 2021 (data di entrata in vigore del decreto-legge n. 157 del 2021).
L'Agenzia delle Entrate, da più parti sollecitata, ha chiarito che - a tutela dei contribuenti che in buona fede hanno ricevuto le fatture da parte di un fornitore, assolto i relativi pagamenti a loro carico ed esercitato l’opzione per la cessione, attraverso la stipula di accordi tra cedente e cessionario, o per lo sconto in fattura, mediante la relativa annotazione, anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto legge n. 157 del 2021, anche se non hanno ancora provveduto all’invio della comunicazione telematica all’Agenzia delle entrate - possano non essere assoggettati ai predetti obblighi.
L'Agenzia ha inoltre precisato che, per consentire la trasmissione di tali comunicazioni, le loro procedure telematiche saranno aggiornate entro il prossimo 26 novembre.
E' stato inoltre chiarito che le comunicazioni delle opzioni inviate entro l’11 novembre 2021, relative alle detrazioni diverse dal Superbonus, per le quali l’Agenzia delle entrate ha rilasciato regolare ricevuta di accoglimento, non sono soggette alla nuova disciplina di cui al comma 1-ter dell’articolo 121 del decreto legge n. 34/2020 e, dunque, non sono richiesti l’apposizione del visto di conformità e l’asseverazione della congruità delle spese.
I relativi crediti possono essere accettati, ed eventualmente ulteriormente ceduti, senza richiedere il visto di conformità e l’asseverazione della congruità delle spese, anche dopo l’11 novembre 2021.
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