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01 Marzo 2023

Cantieri edili e DURC di Congruità: quali sono le novità dal primo marzo 2023

Cantieri edili e DURC di Congruità: quali sono le novità dal primo marzo 2023

Il Durc di congruità è finalizzato a verificare l'incidenza della manodopera, rispetto al costo complessivo dell'opera realizzata (vedi tabella in basso). Sono soggetti a verifica di congruità tutti i cantieri privati il cui valore complessivo dell'opera sia superiore a 70 mila euro (al netto di IVA, inclusi gli oneri di sicurezza e discarica ed escluse le spese sostenute per progettazione, direzione lavori, asseverazioni e collaudi) e tutti quelli pubblici, entrambe che abbiano avuto inizio dal primo novembre 2021.

Per ottenere il DURC DI CONGRUITA', i cantieri dovranno essere denunciati da parte di Imprese Affidatarie, in appalto o subappalto, ovvero da lavoratori autonomi coinvolti a qualsiasi titolo nella loro esecuzione, sul portale CNCE EdilConnectNella denuncia dovranno essere indicati oltre ai dati generali del cantiere, del Committente e dell'Impresa Affidataria, anche l'importo complessivo dei lavori derivanti dalla Notifica Preliminare e/o dal titolo edilizio, redatti dalla direzione lavori/tecnico abilitato o comunicata direttamente dalla stazione appaltante. Questo importo potrebbe essere differente dall'importo soggetto a verifica di congruità poiché potrebbe contenere anche lavori diverse dalle opere edili. Il Durc di Congruità verrà rilasciato, previa richiesta, dalle Casse Edili alla data di chiusura del cantiere.

Dal 1 marzo 2023 l'omessa denuncia o la non congruità della manodopera determineranno la non regolarità del DURC, inibendo la possibilità per le stazioni appaltanti di erogare somme di denaro (acconti/saldi) e ai privati di recuperare gli eventuali bonus edilizia.

Confartigianato Imprese Piemonte Orientale ha attivato un servizio per la gestione di questo nuovo adempimento per le imprese (clicca qui o sul tasto in basso per essere ricontattato).

Il DURC di Congruità è rilasciato dalle Casse Edili; questi organismi hanno anche il compito di controllare la congruità, per ogni cantiere, della massa salariale dichiarata.

L’attività di monitoraggio e controllo avviene tramite il portale  www.edilconnect.it sul quale le imprese affidatarie e esecutrici delle opere (compresi i subappaltatori) dovranno comunicare il numero di dipendenti, titolari e soci (compresi i lavoratori autonomi senza dipendenti), unitamente alle ore lavorate per ogni cantiere dichiarato. Tale obbligo riguarda la sola attività edile (es. muratore, posatore, pittore ecc..).

L’importo lavori da denunciare in fase di apertura del cantiere è l’importo derivante dalla denuncia preliminare redatta dalla direzione lavori/tecnico abilitato o comunicata direttamente dalla stazione appaltante. Questo importo potrebbe essere diverso dall’importo soggetto a verifica congruità poiché potrebbe contenere anche lavori diversi dall’edile, che in ogni caso bisogna comunicare alla Cassa Edile al fine di essere scorporati.

Tutte le aziende che intervengono in subappalto nella realizzazione dell’opera (per esempio impiantisti, falegnami, serramentisti ecc..) devono essere comunicate su  www.edilconnect.it  con il relativo importo lavori (a cura dell’impresa affidataria ovvero del principale contraente a cui è affidata la realizzazione complessiva dell’opera privata o del vincitore della gara pubblica di appalto), pur non essendo soggette a congruità, con l’obiettivo di ridurre l’importo lavori e individuare i soli lavori edili.

 


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