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16 Gennaio 2018

Carta dei diritti e dei doveri degli studenti in alternanza scuola-lavoro

Modalità di applicazione della normativa per la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro

Carta dei diritti e dei doveri degli studenti in alternanza scuola-lavoro

Con il Decreto 3 Novembre 2017 n. 195 è stato definito il Regolamento sulla Carta dei Diritti e Doveri degli Studenti in Alternanza Scuola-Lavoro.

Tale Regolamento è entrato in vigore il 5 gennaio 2018 e “definisce la Carta dei diritti e dei doveri degli studenti in Alternanza Scuola-Lavoro allo scopo di dare agli studenti l’opportunità di conoscere ambiti professionali, contesti lavorativi e della ricerca, utili a conseguire e integrare le competenze curriculari, al fine di motivarli e orientarli a scelte consapevoli, nella prospettiva della prosecuzione degli studi o dell’ingresso nel mondo del lavoro”.

Il Decreto riprende anche il tema della tutela della sicurezza nei luoghi di lavoro, di seguito ricordiamo i principali aspetti da tenere in considerazione nel momento in cui un’impresa decida di ospitare uno studente in alternanza scuola-lavoro.

FORMAZIONE

Gli studenti impegnati nei percorsi in regime di alternanza ricevono preventivamente dall’istituzione scolastica una FORMAZIONE GENERALE in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (della durata di almeno 4 ore). Tale formazione è certificata e riconosciuta a tutti gli effetti ed è integrata con la FORMAZIONE SPECIFICA che gli studenti ricevono all’ingresso nella struttura ospitante (della durata di 4, 8 o 12 ore in relazione al livello di rischio dell’ente ospitante), fatta salva la possibilità di regolare, nella convenzione tra quest’ultima e l’istituzione scolastica, il soggetto a carico del quale gravano gli eventuali oneri conseguenti.

 

DEFINIZIONE NUMERO STUDENTI/TUTOR NELL’ENTE OSPITANTE

Al fine di garantire la salute e la sicurezza degli studenti, equiparati dalla normativa allo status di lavoratori, è stabilito che il numero di studenti ammessi in una struttura sia determinato in funzione delle effettive capacità strutturali, tecnologiche ed organizzative della struttura ospitante, nonché in ragione della tipologia di rischio cui appartiene la medesima struttura ospitante, in una proporzione numerica studenti/tutor della struttura ospitante non superiore al rapporto di 5 a 1 per attività a rischio alto, non superiore al rapporto di 8 a 1 per attività a rischio medio, non superiore al rapporto di 12 a 1 per attività a rischio basso.

 

ASSICURAZIONE

Gli studenti impegnati nelle attività di alternanza, in presenza dei requisiti oggettivi e soggettivi, rispettivamente previsti dagli artt. 1 e 4 del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, sono assicurati presso l’INAIL contro gli Infortuni sul lavoro e le Malattie Professionali e coperti da una Assicurazione per la Responsabilità Civile verso Terzi, con relativi oneri a carico dell’istituzione scolastica. Le coperture assicurative devono riguardare anche attività eventualmente svolte dagli studenti al di fuori della sede operativa della struttura ospitante, purché ricomprese nel progetto formativo dell’alternanza.

 

SORVEGLIANZA SANITARIA

Agli studenti in regime di alternanza è garantita la sorveglianza sanitaria nei casi previsti dalla normativa vigente. Nei casi in cui la sorveglianza sanitaria si renda necessaria, la stessa è a cura delle aziende sanitarie locali, fatta salva la possibilità di regolare, nella convenzione tra queste ultime e l’istituzione scolastica, il soggetto a carico del quale gravano gli eventuali oneri ad essa conseguenti.

Importante! Nel caso in cui vengano ravvisati rischi specifici per l’attività, in base al documento di valutazione dei rischi, sarà obbligo della struttura ospitante accertare l’assenza di controindicazioni alle attività a cui gli studenti saranno destinati.

DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI

L’ente ospitante deve adempiere all’obbligo della valutazione dei rischi. Nel caso in cui ad esempio un’impresa non occupi personale dipendente al momento dell’attivazione del percorso di alternanza scuola-lavoro, deve provvedere alla redazione del DVR.

NOMINA FIGURE RESPONSABILI PER LA SICUREZZA

E’ necessario che l’azienda ospitante nomini le figure responsabili previste dal D.Lgs.81/08 quali il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dei rischi (RSPP), gli addetti al primo soccorso, gli addetti antincendio ed il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza.

Per tutte le informazioni relative alla normativa per la sicurezza nei luoghi di lavoro nei casi di attivazione di percorsi di alternanza scuola-lavoro, è a disposizione l’Ufficio Sicurezza e Ambiente presso le sedi Confartigianato oppure all’indirizzo sicurezza.ambiente@artigiani.it