Si ricorda alle imprese associate che dal 1° gennaio 2017 entra in vigore la soppressione dell’art. 3, comma 2, della legge 68/99, che prevedeva, nelle aziende da 15 a 35 dipendenti, un anno di tempo per assumere un lavoratore disabile dal momento in cui veniva effettuata una nuova assunzione (la sedicesima).
Con la modifica introdotta dal Jobs Act (D. Lgs 151/2015), l’obbligo di assunzione del soggetto disabile avviene già al raggiungimento del 15° dipendente.
Si rammenta, inoltre, che il c.d. correttivo al Jobs act (D. Lgs 185/2016), ha inasprito le sanzioni per mancata assunzione dei disabili (le quali, ovviamente, riguardano tutte le imprese piccole e grandi che non hanno ottemperato all’obbligo) che passano da 62,77 euro a 153,20 euro, con possibilità di applicazione della diffida, per ogni giorno di ritardo e per ogni lavoratore.
Per ulteriori informazioni le imprese associate potranno rivolgersi agli Uffici Paghe di Confartigianato Imprese Piemonte Orientale.