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03 Settembre 2021

Come gestire i rifiuti di sfalci e potature da verde pubblico e privato?

Come gestire i rifiuti di sfalci e potature da verde pubblico e privato?

Il Ministero della Transizione Ecologica, con la circolare del 14 maggio 2021 ha voluto mettere ordine sulla materia in oggetto chiarendo l’inquadramento dei rifiuti della manutenzione del verde pubblico e privato a seguito delle modifiche intervenute sulla nuova definizione di rifiuto urbano in vigore dal 1° gennaio 2021 introdotta dal D.Lgs. vo 116/2020.

Negli ultimi 15 anni sono intervenute diverse modifiche legislative ma chiariamo quale sia la legislazione vigente. 

Gli scarti derivanti dalla manutenzione del verde devono essere classificati oggi come:

a) RIFIUTI URBANI: se prodotti nell’ambito di una attività di manutenzione del verde pubblico o prodotti nell’ambito di una attività di manutenzione del verde privato “fai da te”, attuata da privati (Codice EER 200201). Le imprese e i cittadini provvedono quindi al conferimento dei rifiuti presso impianti comunali che gestiscono rifiuti urbani (isole ecologiche).

b) RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI: se prodotti nell’ambito di una attività di manutenzione del verde privato da un’attività d’impresa (non risultando l’attività in questione ricompresa tra quelle individuate nell’allegato L-quinquies del D.lgs.vo 116/2020); in ogni caso il codice EER da attribuire è sempre 200201. Questa classificazione è generalmente utilizzata quindi dalle imprese artigiane (giardinieri) che devono provvedere, o per proprio conto o tramite terzi, alla gestione del rifiuto (avvio a recupero e/o smaltimento) tramite impianti autorizzati a ricevere rifiuti speciali non pericolosi.

c) SOTTOPRODOTTI: se derivanti da attività di buone pratiche colturali e avviati ad attività di recupero energetico, secondo il DM 264/16, o se ceduti ad altre imprese agricole per l’impiego nelle buone pratiche colturali di queste ultime. Questa classificazione è generalmente utilizzata quindi dalle imprese agricole o dalle imprese artigiane che cedono ad imprese agricole. In questo caso è necessario valutare caso per caso per definire l’effettiva sussistenza dei requisiti per essere considerati sottoprodotti.

Si rammenta a tutte le imprese l’obbligo di autorizzazione per il trasporto dei rifiuti rilasciata dall’Albo Nazionale Gestori Ambientali.

L’Ufficio Sicurezza e Ambiente di Confartigianato Imprese Piemonte Orientale è a disposizione delle imprese associate per qualsiasi chiarimento telefonando alle sedi Confartigianato o scrivendo una mail.


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