Confartigianato, le altre Confederazioni dell’artigianato e Cgil, Cisl, Uil hanno firmato un accordo interconfederale che prevede, per tutte le imprese e i datori di lavoro iscritti al Fondo di Solidarietà Bilaterale dell’Artigianato (quindi per le imprese artigiane e anche per il sistema associativo), uno specifico intervento di sostegno fino a venti settimane nell’arco del biennio mobile in caso di sospensione dell’attività aziendale determinata dal coronavirus. L’intervento non è limitato alle “zone rosse” ma riguarda l’intero territorio nazionale, sempre in relazione a sospensioni determinate dalla causale coronavirus. Nell’accordo si sollecitano anche gli altri strumenti della bilateralità nazionale (Fondartigianato e Sanarti) affinché, ciascuno per le proprie competenze, definiscano tempestivi e specifici interventi a favore di lavoratori e imprese per fronteggiare il coronavirus.
Il Fondo di solidarietà bilaterale per l’artigianato, infatti, ha deliberato d’urgenza una misura di sostegno ai lavoratori artigiani impossibilitati a svolgere la normale attività in conseguenza della diffusione sul territorio italiano del Covid-19 “Coronavirus”, che indirettamente sta causando danni alle attività economiche delle imprese.
L’intervento copre un periodo di 20 settimane nell’arco del biennio mobile (100 gg su settimana lavorativa di 5 giorni, 120 gg su settimana lavorativa di 6 giorni) ed è connesso alla sospensione dell’attività aziendale determinata da coronavirus con una nuova causale di sostegno al reddito, denominata “COVID-19 – CORONAVIRUS.
Il Fondo predispone un apposito modello-tipo di Accordo Sindacale, per la tipologia di intervento in questione, nel quale vengano previste specifiche disposizioni per consentire la sottoscrizione degli accordi anche in modalità telematica. L’intervento a sostegno della sospensione lavorativa è subordinato alla sottoscrizione di un Accordo Sindacale la cui singola durata non può superare il mese di calendario. La validità temporale da considerare per questo primo periodo è dal 26 febbraio 2020 al 31 marzo 2020. E’ possibile sottoscrivere accordi anche successivi alla sospensione dell’attività rimanendo sempre all’interno della durata stabilita.
Per questa tipologia di sostegno legata al Coronavirus è sospeso il requisito del limite di 90 giorni di anzianità aziendale per i lavoratori, purché risultino assunti in data precedente al 26 febbraio 2020 e del limite di 6 mesi di regolarità contributiva per le aziende neo-costituite, purché già attive alla data del relativo provvedimento.
Entro il 31 marzo 2020 sarà condotto un monitoraggio sull’utilizzo delle prestazioni di FSBA in merito all’emergenza COVID-19 – CORONAVIRUS al fine di accertare la reale necessità di mantenere in essere la presente causale, nonché per monitorarne l’assorbimento.
Confartigianato Imprese Piemonte Orientale è a disposizione per ulteriori informazioni che si possono avere chiamando lo 0321-661111 oppure scrivendo una mail a elisa.tommasini@artigiani.it.