L'Art. 25 del D.L. 34/20 (DL “Rilancio”) ha previsto un contributo a fondo perduto al fine di sostenere i soggetti colpiti dall'emergenza epidemiologica “Covid-19”.
I beneficiari del contributo, saranno i soggetti titolari di partita IVA attiva alla data del 30/04/2020 che esercitano attività d'impresa, lavoro autonomo oppure titolari di reddito agrario.
Per poter beneficiare del contributo, è necessario:
oppure
che la data di inizio attività risulti a partire dal 1 Gennaio 2019;
oppure
che il domicilio fiscale o una sede operativa risulti nel territorio dei Comuni colpiti da eventi calamitosi, i cui stati di emergenza erano ancora in atto al 31 Gennaio 2020.
L'ammontare del Contributo sarà determinato come una percentuale calcolata sulla differenza tra il fatturato e corrispettivi del mese di Aprile 2020 rispetto allo stesso dato di Aprile 2019.
La percentuale varia in base al volume dei ricavi e compensi del 2019.
FATTURATO |
PERCENTUALE |
BASE DI CALCOLO |
DA € 0 A € 400.000 |
20,00% |
DIFFERENZA TRA FATTURATO E CORRISPETTIVI DI APRILE 2020 RISPETTO AD APRILE 2019 |
DA € 400.000 A € 1.000.000 |
15,00% |
|
DA € 1.000.000 A € 5.000.000 |
10,00% |
Il contributo a fondo perduto non rappresenta reddito imponibile ai fini reddituali o IRAP, oltre a non incidere sulla base di calcolo per l'incidenza degli oneri finanziari.
L'istanza potrà essere presentata fino al 24 Agosto 2020, tramite intermediari abilitati attraverso il canale telematico messo a disposizione dall'Agenzia delle Entrate.
I clienti dei servizi contabili, verranno contattati dai loro referenti dopo la verifica dei requisiti e prima della trasmissione dell'istanza all'Agenzia delle Entrate.
Per i non Clienti dei servizi contabili, qualora fossero interessati a presentare l'istanza attraverso gli Uffici Confartigianato, possono rivolgersi alle Sedi Territoriali per ricevere la consulenza e l'assistenza necessaria.