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16 Aprile 2020

Coronavirus: proroghe, sospensioni, credito d'imposta ...

Coronavirus: proroghe, sospensioni, credito d'imposta ...

Sospensione del termine per la trasmissione dati corrispettivi per i soggetti con volume d'affari inferiore a 400.000€ fino al 31 Maggio 2020.

La Circolare 8/E del 3 Aprile 2020 al punto 1.7) chiarisce che ricade nella sospensione  l’adempimento di sola trasmissione telematica mensile dei dati dei corrispettivi prevista dal comma 6-ter dell’articolo 2 del decreto legislativo n. 127 del 2015, attualmente in vigore per gli operatori con volume d’affari inferiore a 400 mila euro che non utilizzano ancora un registratore telematico ovvero la procedura web dell’Agenzia delle entrate e continuano ad emettere scontrini o ricevute fiscali.

Similarmente, ricadono nella sospensione i termini di 60 giorni previsto per la trasmissione telematica dei corrispettivi generati dalla gestione di distributori automatici.

Infatti, se un gestore di un distributore automatico non è in grado di effettuare la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi entro 60 giorni dal precedente invio dei dati - poiché il tecnico incaricato di rilevare il dato presso il sistema master del distributore è impossibilitato ad effettuarlo nel periodo di emergenza - sarà possibile effettuare la rilevazione e la trasmissione in un momento successivo.

 

Sospensione versamenti dell’imposta di registro in sede di registrazione di un contratto di comodato o di locazione.

La Circolare 8/E del 3 Aprile 2020 al punto 1.7) ha chiarito che la previsione dell'articolo 62, comma 1, del DL 18/20 contenente «sono sospesi gli adempimenti tributari diversi dai versamenti e diversi dall’effettuazione delle ritenute alla fonte e delle trattenute relative all’addizionale regionale e comunale, che scadono nel periodo compreso tra l’8 marzo 2020 e il 31 maggio 2020» è da leggersi come:

se il termine per effettuare la registrazione cade tra le date indicate, il contribuente può beneficiare della sospensione dei termini, con diritto di effettuare l'adempimento entro il 30 giugno 2020.

Coerentemente, deve ritenersi che se il contribuente si avvale della sospensione anche per la registrazione dei contratti di locazione di immobili non sia tenuto al relativo versamento dell’imposta.

Se il contribuente, invece, nonostante il beneficio della sospensione, chiede la registrazione dei contratti resta dovuto il relativo versamento dell’imposta.

Il contribuente è tenuto altresì a effettuare i versamenti delle rate successive dell’imposta di registro dovuta per i contratti di locazione già registrati.

 

Credito d’imposta per negozi e botteghe.

La Circolare 8/E del 3 Aprile 2020 al punto 1.7) ha chiarito che l’agevolazione in esame ha la finalità di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di contenimento dell’emergenza epidemiologica nei confronti dei soggetti esercitanti attività d’impresa nell’ambito della quale risulta condotto in locazione un immobile in categoria catastale C/1.

Secondo l'Agenzia, anche se la disposizione si riferisce, genericamente, al 60 per cento dell’ammontare del canone di locazione, la stessa ha la finalità di “ristorare” il soggetto dal costo sostenuto costituito dal predetto canone, quindi il predetto credito maturerà solo a seguito dell’avvenuto pagamento del canone medesimo.

 

Credito d’imposta per la sanificazione esteso all’acquisto di mascherine.

Il credito d’imposta al 50% per le spese di sanificazione degli ambienti di lavoro (nel limite massimo di 20.000€) viene esteso anche all’acquisto dei dispositivi di protezione individuale, quali mascherine e occhiali. Lo prevede l’art. 30 del DL 8 aprile 2020 n. 23, c.d. “decreto liquidità”, che contiene ulteriori misure a fronte della situazione di emergenza epidemiologica.

Viene infatti disposto che, al fine di incentivare l’acquisto di attrezzature volte a evitare il contagio da COVID-19 nei luoghi di lavoro, il credito d’imposta di cui all’art. 64 del DL 18/2020 trova applicazione, secondo le misure e nei limiti di spesa complessivi previsti, anche per le spese sostenute nell’anno 2020 per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale e altri dispositivi di sicurezza atti a proteggere i lavoratori dall’esposizione accidentale ad agenti biologici e a garantire la distanza di sicurezza interpersonale.

La disposizione estende quindi le tipologie di spese ammesse al credito d’imposta inizialmente attribuito per le spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro, includendo, come si legge nella relazione illustrativa al DL, anche quelle relative a:

- l’acquisto di dispositivi di protezione individuale, quali, ad esempio, mascherine chirurgiche, Ffp2 e Ffp3, guanti, visiere di protezione e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari;

- l’acquisto e l’installazione di altri dispositivi di sicurezza atti a proteggere i lavoratori dall’esposizione accidentale ad agenti biologici o a garantire la distanza di sicurezza interpersonale, quali, ad esempio, barriere e pannelli protettivi;

- i detergenti mani e i disinfettanti.

 

L’art. 30 comma 2 del DL 23/2020 rinvia quindi alle disposizioni attuative previste dall’art. 64 comma 2 del DL 18/2020, demandate a un decreto ministeriale che dovrà essere emanato entro il 16 aprile 2020 (30 giorni dall’entrata in vigore del DL 18/2020).

In tale DM saranno definiti i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d’imposta, anche al fine di assicurare il rispetto del suddetto limite di spesa.

Si attende quindi di conoscere quali saranno le modalità di accesso all’agevolazione, posto che la stessa potrebbe non essere di natura automatica essendo necessario rispettare il limite complessivo di 50 milioni di euro per il 2020.

 

Reddito di ultima istanza. Indennità ai professionisti senza pensione e con iscrizione esclusiva alle Casse.

L’art. 34 del DL “Liquidità” dispone che, ai fini del riconoscimento dell’indennità “reddito di ultima istanza”, i professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria devono intendersi:

- non titolari di trattamento pensionistico;

- iscritti in via esclusiva ai predetti enti.

Il DL “liquidità” precisa che, per la fruizione dell’indennità ex art. 44 del DL 18/2020, i professionisti “devono intendersi non titolari di trattamento pensionistico”.

Nella Relazione illustrativa al decreto viene precisato che la disposizione farebbe riferimento al “trattamento pensionistico diretto”; stando a tale precisazione, allora, l’indennità erogata dalle Casse dovrebbe spettare ai professionisti titolari di pensione di reversibilità o indiretta, mentre sarebbe preclusa ai titolari di trattamenti pensionistici diretti, quali pensioni di vecchiaia, di anzianità e di invalidità.

 

Imposta di bollo con versamento cumulativo sotto 250 euro.

Il Decreto Liquidità interviene per modificare le modalità di assolvimento dell’imposta di bollo dovuta sulle fatture elettroniche: l’articolo 26 D.L. 23/2020 ha infatti introdotto la possibilità di spostare alla successiva scadenza trimestrale i versamenti che non superano l’importo di 250 euro. Questo vale per i primi due trimestri, mentre l’imposta relativa al terzo ed al quarto trimestre è dovuta alle scadenze ordinarie.

Il versamento del primo trimestre, se di importo inferiore a 250 euro, viene spostato alla scadenza prevista per il secondo (20 luglio); inoltre, se cumulativamente il tributo dovuto per il primo e secondo rimane al di sotto tale soglia, tale versamento può ulteriormente essere differito alla scadenza del terzo trimestre (20 ottobre).

Come confermato anche dalla relazione accompagnatoria al decreto, per il terzo e quarto trimestre non sono previsti differimenti, quindi la relativa imposta di bollo dovuta deve essere corrisposta alle scadenze ordinarie, rispettivamente 20 ottobre e 20 gennaio.

 

Proroga sospensione ritenute sui redditi di lavoro autonomo e sulle provvisioni inerenti rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento d'affari.

I soggetti con ricavi o compensi relativi all'anno 2019 non superiori a 400.000 euro, che nel mese precedente non hanno sostenuto spese per lavoro dipendente e assimilato, possono richiedere al sostituto d'imposta, il non assoggettamento alle ritenute d'acconto dei ricavi e compensi, percepiti nel periodo compreso tra il 17 marzo 2020 e il 31 maggio 2020.

I contribuenti che si avvalgono di tale opzione, devono rilasciare al sostituto d'imposta un'apposita dichiarazione dalla quale risulti il rispetto dei requisiti.