Riprendiamo le indicazioni ricevute dalla CCIAA di Novara e scaturite dai lavori della Task Force attivata sul tema dalla Prefettura di Novara.
Come è noto, il DPCM 11.03.2020 e successivamente il DPCM 22.03.2020, il cui allegato è stato sostituito dal DM 25.03.2020, hanno individuato in modo puntuale le attività economiche non soggette a sospensione in relazione all’emergenza sanitaria Covid-19, in aggiunta alle quali l’art. 1, comma 1, lettere d), e), f), g) e h) del DPCM 22.03.2020 ha previsto ulteriori possibilità di deroga all’obbligo di sospensione a favore di:
- lett. d): attività funzionali ad assicurare la continuità delle filiere delle attività di cui all'allegato 1, nonché dei servizi di pubblica utilità e dei servizi essenziali di cui alla lettera e); è inoltre acclarato che possa trattarsi anche di attività funzionali a quelle di cui al DPCM 11.03.2020;
- lett. e): attività che erogano servizi di pubblica utilità, nonché servizi essenziali di cui alla Legge 12 giugno 1990, n. 146, fatta eccezione per musei e altri istituti e luoghi della cultura, nonché dei servizi di istruzione ove non erogati a distanza;
- lett. f): attività di produzione, trasporto, commercializzazione e consegna di farmaci, tecnologia sanitaria e dispositivi medico-chirurgici, nonché di prodotti agricoli e alimentari, oltre che ogni attività comunque funzionale a fronteggiare l'emergenza;
- lett. g): attività degli impianti a ciclo produttivo continuo, dalla cui interruzione derivi un grave pregiudizio all'impianto stesso o un pericolo di incidenti;
- lett. h): attività dell'industria dell'aerospazio e della difesa, nonché le altre attività di rilevanza strategica per l'economia nazionale.
Le attività di cui alle lettere e) ed f) NON necessitano di alcuna comunicazione alla Prefettura.
Le attività di cui alle lettere g) e h) necessitano di una comunicazione PREVENTIVA alla Prefettura che, limitatamente a quelle di cui alla lettera h), deve rilasciare una specifica autorizzazione alla prosecuzione dell’attività.
Le attività di cui alla lettera d) necessitano di una comunicazione PREVENTIVA alla Prefettura, nella quale devono essere specificate le imprese e/o le amministrazioni beneficiarie dei prodotti e servizi attinenti alle attività consentite, con l’indicazione del codice fiscale o della partita IVA delle imprese servite, dell’unità operativa interessata dalla fornitura e del relativo codice Ateco; laddove le imprese
servite non operino in una filiera consentita, occorre comprovare che abbiano a loro volta presentato comunicazione alla Prefettura competente e che, conseguentemente, la prosecuzione della loro attività possa considerarsi legittima.
È opportuno corredare la comunicazione da documentazione idonea a comprovare che l’impresa che presenta la comunicazione ai sensi della lett. d) stia effettivamente operando su richiesta dei clienti indicati (per esempio ordinativi) e, se trattasi di clienti esteri, che l’attività svolta dagli stessi sia riconducibile a una filiera che in Italia è autorizzata a proseguire l’attività (per esempio lettere/email di
richiesta fornitura).
Le imprese che, a seguito della prima comunicazione inviata, non hanno ricevuto richieste di integrazione da parte della Prefettura, NON devono inviare ulteriori comunicazioni, nemmeno qualora nel frattempo avessero acquisito ulteriori ordinativi da parte di altri clienti. Le imprese sono invitate a conservare ordinatamente la documentazione inerente nuovi ordini al fine di esibirla in caso di
controlli, senza inviarla alla Prefettura.
Si ricorda che le imprese che comunicano la prosecuzione della propria attività ai sensi della lett. d) possono operare esclusivamente per clienti che appartengono a una delle filiere autorizzate, mentre non possono servire clienti di altri settori di attività o produrre per il magazzino.
Il Prefetto competente è sempre quello della provincia ove sono ubicate le attività produttive dell’impresa richiedente, a nulla rilevando dove l’attività sia effettivamente svolta, se esercitata presso terzi.
Laddove, a seguito di verifiche, la Prefettura dovesse riscontrare l’insussistenza delle condizioni per la prosecuzione dell’attività, adotterà un provvedimento di sospensione, previa richiesta, se necessario, di integrazioni all’impresa, che dovrà rispondere tempestivamente (entro tre giorni).