Il ministero della Salute ha fornito chiarimenti sul tema della riammissione in servizio dei lavoratori a seguito di assenza per malattia da COVID.
1 - Lavoratori positivi, ricoverati e con sintomi gravi
In questo caso il rientro è subordinato al verificarsi di entrambe le seguenti condizioni:
• Avvenuta negativizzazione;
• Idoneità alla mansione, da rilasciarsi dopo visita medica ex art. 41, comma 2, lettera -ter del decreto 81/2008 e sei - Testo Unico Salute e Sicurezza sul Lavoro (da effettuarsi a prescindere dalla durata del ricovero e/o dalla durata dell’assenza per malattia).
2 - Lavoratori positivi: con sintomi
In questo caso non vi è ricovero e il lavoratore può rientrare solo a condizione che siano trascorsi 10 giorni dalla comparsa dei sintomi e che egli possa attestare un tampone negativo molecolare, effettuato dopo almeno 3 giorni senza sintomi (ageusia ed anosmia non sono considerati, al riguardo, rilevanti, se ancora presenti).
3 - Lavoratori positivi: senza sintomi
Il rientro è ammissibile soltanto dopo 10 giorni di assenza di sintomi e attestazione d’un tampone molecolare negativo, al termine dell’isolamento.
Nei casi 2 e 3, il lavoratore ha l’obbligo, ai fini del rientro, di inviare tramite il medico competente l’attestazione del tampone (negativo) al proprio datore di lavoro, anche in via telematica. I lavoratori negativizzati nei suddetti casi 2 e 3 anche se conviventi con soggetti ancora positivi alla data dell’avvenuta esecuzione del tampone (negativo) possono essere reintegrati senza alcuna ulteriore formalità od obbligo.
4 - Lavoratori positivi a lungo termine
Il rientro al lavoro può avvenire solo a seguito di attestazione di tampone molecolare od antigenico negativo. In questo caso, si hanno due ipotesi, alternative fra di loro:
5 - Lavoratore asintomatico a seguito d’un contatto stretto con soggetto positivo
Il lavoratore contatto stretto (ma asintomatico) di un caso positivo è collocato di norma in malattia, salvo che possa essere collocato in modalità di lavoro agile.
Ai fini del rientro in azienda dovrà attendere una quarantena di 10 giorni dall’avvenuto contatto e poi attestare l’esito d’un tampone - molecolare oppure antigenico - negativo, il cui esito deve essere trasmesso al datore di lavoro per il tramite del medico competente, cui il lavoratore ha l’obbligo di trasmettere la relativa documentazione.
Confartigianato Imprese Piemonte Orientale è a disposizione per ulteriori informazioni: è possibile chiedere info ai propri referenti in ogni sede.