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12 Dicembre 2022

Credito d’Imposta per il gas anche per le imprese del Trasporto

Credito d’Imposta per il gas anche per le imprese del Trasporto

Confartigianato Trasporti ha posto un quesito all’Agenzia delle Entrate ottenendo il riconoscimento del Credito d’Imposta per il consumo di gas anche per le imprese del settore trasporti.

Nella Circolare n.20/E dell’Agenzia delle Entrate del 16 giugno 2022, infatti, viene prevista la possibilità di usufruire del Credito d’Imposta per la spesa sostenuta per l’acquisto del gas naturale. “Il beneficio fiscale in oggetto deve ritenersi destinato a coprire anche le spese sostenute per l’acquisto di gas utilizzato come carburante per motori, costituendo questo un uso energetico del gas stesso. Si precisa, al riguardo, che l’accesso al beneficio fiscale in commento è subordinato all’effettivo utilizzo, da parte dell’acquirente, del gas acquistato per autotrasporto; ne consegue che sono esclusi dall’agevolazione i soggetti rivenditori, non utilizzatori del gas stesso.” La circolare prosegue con ulteriori aspetti tecnici.

A tal proposito Confartigianato ha ritenuto opportuno proporre apposito interpello per aver riconosciuto il diritto anche ai trasportatori e, in data 29.11.2022, l’Agenzia delle Entrate ha emanato la Circolare 36/E in cui viene fornito riscontro positivo come di seguito specificato:
5.12 Spettanza del credito d’imposta alle imprese “non gasivore” per l’acquisto di gas per uso autotrasporto
Inoltre nella stessa circolare si registra un secondo quesito a favore del settore
5.10 Spettanza del credito d’imposta per le imprese che utilizzano GNL (Gas Naturale Liquido)
Domanda:
“Si chiede se si acceda al beneficio fiscale riconosciuto in relazione ai consumi di gas naturale liquido.”
Risposta:
Le norme che disciplinano il credito d’imposta in esame in favore delle imprese gasivore e non gasivore prevedono che l’accesso al beneficio fiscale sia subordinato all’acquisto di gas naturale (senza ulteriori specifiche rispetto alla tipologia di gas).

In considerazione di ciò si ritiene pertanto che l’impresa che acquisti GNL possa fruire, al ricorrere degli ulteriori requisiti richiesti, del credito d’imposta riconosciuto sia in favore delle imprese gasivore sia in favore di quelle non gasivore, a nulla rilevando la forma, liquida o meno, del gas naturale acquistato.

 


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