L'Agenzia delle Entrate ha fissato al 47,1617% la nuova misura percentuale di fruizione del credito d'imposta per la sanificazione e l'acquisto dei dispositivi di protezione.
Il credito d’imposta vale in relazione alle spese sostenute nel 2020 per la sanificazione e l'acquisto dei dispositivi di protezione.
Le risorse aggiuntive saranno distribuite tra i soggetti già individuati; ricalcolando la nuova percentuale del credito d'imposta spettante. Ciascun beneficiario può visualizzare il credito d'imposta fruibile, come sopra determinato, tramite il proprio cassetto fiscale, accessibile dall'area riservata del sito internet dell'Agenzia delle Entrate.
L'Agenzia delle Entrate differenzia gli importi del credito sanificazione e DPI tra quelli richiesti prima e dopo l'incremento di risorse rese disponibili alle imprese, facilitando la verifica dei relativi limiti di utilizzo.
Il credito d'imposta può essere utilizzato direttamente nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di sostenimento delle spese, oppure in compensazione nel modello F24, esclusivamente attraverso i servizi telematici resi disponibili dall'Agenzia delle Entrate, pena il rifiuto dell'operazione di versamento;
In alternativa all'utilizzo diretto, entro il 31.12.2021, il credito può essere ceduto, anche parzialmente, ad altri soggetti, compresi istituti di credito o altri intermediari finanziari.
La comunicazione della cessione del credito d'imposta per la sanificazione può avvenire esclusivamente a cura del soggetto cedente, con le funzionalità disponibili nell'area riservata del sito dell'Agenzia delle Entrate.