Facendo seguito alla precedente newsletter del 3 marzo 2015 relativa all'entrata di una parte del Regolamento n. 165/2014 che introduce l'esenzione dall'uso del cronotachigrafo per alcune tipologie di trasporto, vi informiamo che è stata emanata recentemente una circolare del Ministero dei Trasporti e del Ministero dell'Interno che chiarisce l'applicazione per le deroghe all'obbligo dell'apparecchio di controllo.
L'articolo 45 del Regolamento n. 165/2014, in vigore dal 2 marzo 2015, ha introdotto l'esenzione dell'uso del tachigrafo per i veicoli (o le combinazioni) che hanno massa complessiva fino a 7,5 tonnellate e che sono impiegati per il trasporto di materiali, attrezzature o macchinari necessari al conducente per l'esercizio della sua professione entro un raggio di cento chilometri dal luogo in cui si trova l'impresa e a condizione che la guida del veicolo non costituisca l'attività principale del conducente.
Con la circolare congiunta (documento allegato) i ministeri competenti hanno chiarito ulteriormente l'ambito di applicazione fornendo l'esempio di un veicolo fino a 7,5 tonnellate di un'azienda commerciale che opera entro cento chilometri che trasporta merci vendute o destinate alla vendita. Il suo autista non è esentato dall'uso del cronotachigrafo e neppure lo è l'autista di un analogo veicolo appartenente a un'impresa artigiana se il trasporto dei macchinari (o dei materiali) soddisfa le esigenze di altri dipendenti della stessa impresa, ma non del conducente stesso.
Possiamo, quindi, precisare che il titolare, socio, coadiuvante, dipendente (senza mansione di autista) che svolga attività di guida di un veicolo fino a 7,5 tonnellate di un'azienda edile per esempio (veicolo in conto proprio) entro un raggio di 100 km dalla propria sede, risulta essere esente dall'uso del cronotachigrafo mentre non lo è l'impresa che ha assunto un autista come dipendente con unica mansione esclusiva o principale.
L'Organo di Vigilanza potrà controllare la posizione dell'autista dipendente utilizzando la "documentazione del conducente" (esempio cedolino paghe e simili) mentre in azienda la verifica potrà avvenire tramite il LUL (Libro unico del lavoro).