La Legge di Bilancio 2018 ha stabilito che dal 1° luglio i datori di lavoro o committenti non possono più pagare in contanti la retribuzione, nonché ogni suo anticipo, pena l'applicazione di una multa che va da 1.000 a 5.000 euro. I nuovi obblighi riguardano i rapporti di lavoro subordinato (indipendentemente dalla durata e dalle modalità), le collaborazioni coordinate e continuative, i contratti di lavoro delle cooperative con i propri soci. Restano invece esclusi dall'obbligo i rapporti di lavoro con le pubbliche amministrazioni e i rapporti di lavoro domestico; restano esclusi, in quanto non richiamati espressamente dalla legge, anche i compensi derivanti da borse di studio, tirocini, rapporti autonomi di natura occasionale.
Quali sono le modalità di pagamento in vigore dal 1° luglio? Si potrà versare con bonifico bancario (sul c/c identificato dall’IBAN del lavoratore), con strumenti di pagamento elettronico, con contanti allo sportello bancario o postale dove il datore di lavoro abbia aperto un conto corrente di tesoreria con mandato di pagamento e con assegno.