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22 Marzo 2021

DECRETO ‘SOSTEGNI’. CARICHI AFFIDATI ALL’AGENTE DI RISCOSSIONE

SONO ANNULLATI FINO AL 2010 PER IMPORTI NON SUPERIORI A € 5.000

DECRETO ‘SOSTEGNI’. CARICHI AFFIDATI ALL’AGENTE DI RISCOSSIONE

Lo scorso venerdì 19 marzo, il Consiglio dei Ministri ha approvato il “Decreto Sostegni”, del quale al momento si attende soltanto la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Di seguito, alcune delle principali novità introdotte.

Annullamento dei carichi affidati all’agente di riscossione fino al 2010 (per importi fino ad € 5.000).

Sono automaticamente annullati i debiti di importo residuo fino a 5.000 euro risultanti da singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2010 (anche se ricompresi nelle varie forme di rottamazione o saldo e stralcio) delle persone fisiche che hanno conseguito, nel 2019, un reddito imponibile fino a 30.000 euro; l’annullamento riguarda i singoli carichi (comprensivi di capitale, sanzioni e interessi) consegnati agli Agenti della riscossione nel periodo compreso tra l’1 gennaio 2000 e il 31 dicembre 2010: si deve avere riguardo, quindi, non alla data di notifica della cartella di pagamento ma al momento, antecedente, di consegna del ruolo ad opera dell’ente creditore.

La norma parla di ‘debito residuo alla data di entrata in vigore del decreto legge’, dunque pare siano compresi anche ruoli originariamente di importo maggiore rispetto al limite di 5.000 euro poi ridotti sotto soglia (si pensi alla riduzione del debito per autotutela o per pagamento di alcune rate della rottamazione dei ruoli).

Sono esclusi, come per l’art. 4 del DL 119/2018, i carichi inerenti a risorse proprie UE/IVA all’importazione, multe e sentenze penali di condanna, condanne della Corte dei Conti e recupero di aiuti di Stato.

La stessa misura è estesa anche ai soggetti diversi dalle persone fisiche che hanno conseguito, nel periodo d’imposta in corso al 31.12.2019, un reddito imponibile fino a 30.000 euro.

Lo stralcio, questa volta, non sarà automatico, ma avverrà secondo le modalità ed i termini stabiliti con decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze. Sarà emanato, a tal fine, un apposito decreto: fino alla data dell’annullamento è comunque sospesa la riscossione dei debiti di importo residuo fino a 5.000 euro.

Come già accaduto in precedenza, se il debitore ha già pagato il debito non avrà diritto al rimborso delle somme versate.

I referenti dei servizi restano a disposizione dei Clienti per ogni ulteriore delucidazione.