Lo scorso venerdì 19 marzo, il Consiglio dei Ministri ha approvato il “Decreto Sostegni”, del quale al momento si attende soltanto la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Di seguito, alcune delle principali novità introdotte.
Contributo a fondo perduto.
Al fine di sostenere gli operatori economici colpiti dall’emergenza epidemiologica COVID-19, è riconosciuto un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti titolari di partita IVA, residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, che svolgono attività d’impresa, arte o professione o producono reddito agrario e che abbiano ricavi (art. 85, comma 1, lett. a) e b) del TUIR) o compensi (art. 54, comma 1 del TUIR) non superiori a 10 milioni di euro nel periodo d’imposta 2019.
La misura è di carattere generale, non sono previsti specifici codici ATECO di riferimento né specifiche esclusioni per i professionisti iscritti alle Casse di previdenza.
REQUISITO: Il contributo a fondo perduto spetta a condizione che l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2020 sia inferiore almeno del 30% rispetto all’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2019 (tale requisito non è richiesto per i soggetti che hanno attivato la partita IVA dal 1 ° gennaio 2019).
MISURA DEL CONTRIBUTO: L’ammontare del contributo è quindi determinato applicando la percentuale del 30% alla differenza tra l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2020 e l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del 2019. Tale percentuale è pari al 60%, 50%, 40%, 30% e 20% per i soggetti con ricavi o compensi non superiori rispettivamente a 100.000, 400.000, 1 milione, 5 milioni e 10 milioni di euro nel periodo d’imposta 2019.
È comunque riconosciuto, per i soggetti beneficiari (inclusi quelli che hanno attivato la partita IVA dal 1° gennaio 2020), un contributo minimo pari a 1.000 euro per le persone fisiche e a 2.000 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche.
Sono in ogni caso esclusi dal contributo: i soggetti la cui attività risulti cessata alla data di entrata in vigore del decreto; i soggetti che hanno attivato la partita IVA dopo l’entrata in vigore del decreto; gli enti pubblici di cui all’art. 74 del TUIR; gli intermediari finanziari e società di partecipazione di cui all’art. 162-bis del TUIR.
ALTERNATIVE: il contributo a fondo perduto, in alternativa all’erogazione diretta, a scelta irrevocabile del contribuente può essere riconosciuto, nella sua totalità, sotto forma di credito d’imposta, da utilizzare esclusivamente in compensazione ai sensi dell’art. 17 del DLgs. 241/97, presentando il modello F24 tramite i servizi telematici resi disponibili dall’Agenzia delle Entrate (non si applicano i limiti alle compensazioni).
Il contributo non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi e dell’IRAP.
MODELITA’ DI RICHIESTA: al fine di ottenere il contributo a fondo perduto, i soggetti interessati presentano, esclusivamente in via telematica, una istanza all’Agenzia delle Entrate con l’indicazione della sussistenza dei requisiti richiesti. L’istanza deve essere presentata telematicamente.
Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate saranno definiti le modalità di effettuazione dell’istanza, il suo contenuto informativo, i termini di presentazione della stessa e ogni altro elemento necessario all’attuazione delle disposizioni. Stando a quanto anticipato dal Presidente Draghi in conferenza stampa, i pagamenti dovrebbero iniziare dall’8 aprile.
I referenti dei servizi restano a disposizione dei Clienti per ogni ulteriore delucidazione.