Vai al contenuto principale
31 Maggio 2022

Detrazioni edilizie, dal 27 maggio 2022 obbligo di indicazione del CCNL applicato.

Detrazioni edilizie, dal 27 maggio 2022 obbligo di indicazione del CCNL applicato.

Per tutti gli interventi con data di affidamento uguale o successiva al 27 maggio 2022, i benefici previsti dagli artt. 119, 119-ter, 120 e 121 del DL 34/2020 sono riconosciuti soltanto se nell'atto di affidamento dei lavori è indicato che tali interventi sono eseguiti da datori di lavoro che applicano i contratti collettivi del settore edile, nazionale e territoriali, stipulati dalle associazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale ai sensi dell’art. 51 del DLgs. 81/2015.
La norma, introdotta dal comma 43-bis dell’art. 1 della L. 234/2021, inserito dall’art. 28-quater comma 1 del DL 4/2022 in sede di conversione nella L. 25/2022, si applica a tutti gli interventi contenuti nell’allegato X del DLgs. 81/2008, il cui importo sia complessivamente superiore a 70.000 euro.

L’obbligo sussiste soltanto quando ci sono dei lavoratori dipendenti.

Il limite nell'importo degli interventi va considerato complessivamente, non rilevando la sola quota-parte riferibile a quelli 'edili'.


L'indicazione deve essere riportata nell'atto di affidamento dei lavori e nelle fatture emesse.
Tale obbligo deve essere rispettato anche nel caso in cui il contratto di affidamento dei lavori sia stipulato per il tramite di un general contractor ovvero nel caso in cui i lavori edili siano oggetto di sub-appalto.

Per completezza d'informativa, si ricorda che l’allegato X del d.lgs. n. 81 del 2008 prevede che sono qualificabili come lavori edili o di ingegneria civile: i lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione, risanamento, ristrutturazione o equipaggiamento, la trasformazione, il rinnovamento o lo smantellamento di opere fisse, permanenti o temporanee, in muratura, in cemento armato, in metallo, in legno o in altri materiali, comprese le parti strutturali delle linee elettriche e le parti strutturali degli impianti elettrici, le opere stradali, ferroviarie, idrauliche, marittime, idroelettriche e, solo per la parte che comporta lavori edili o di ingegneria civile, le opere di bonifica, di sistemazione forestale e di sterro, oltre che i lavori di costruzione edile o di ingegneria civile gli scavi, ed il montaggio e lo smontaggio di elementi  prefabbricati utilizzati per la realizzazione di lavori edili o di ingegneria civile.