È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 10 luglio 2017 il Dlgs 106/2017 che uniforma la legislazione nazionale a quella europea per l’immissione sul mercato dei prodotti da costruzione, destinati cioè ad essere installati in modo permanente negli edifici al fine di garantire la sicurezza e la qualità delle costruzioni.
La norma prevede che i materiali devono avere una "dichiarazione di prestazione" (DOP) che testimonia la conformità alle normative europee e le proprie caratteristiche. Tra questi materiali rientrano anche i componenti per la realizzazione di impianti di riscaldamento ed idraulici, ad esempio: canne fumarie, apparecchi di riscaldamento a combustibile solido, tubi radianti, generatori d'aria calda impianti sanitari, materiali a contatto con l'acqua destinata al consumo umano, cavi elettrici, ecc.
Per la Legge (art. 20) non solo viene punito il progettista che prescrive materiali privi di marcatura e dichiarazione di prestazione e il direttore dei lavori, ma è responsabile anche chi li installa e li mette li mette in servizio. Le possibili sanzioni vanno da 4.000 e a 24.000 € .
Gli installatori (che comunque sono anche i progettisti nel caso di impianti sottosoglia) devono tutelarsi richiedendo sempre ai fornitori la dichiarazione di prestazione dei materiali.
Inoltre è opportuno allegare tali documenti alla dichiarazione di conformità del DM37/08. Al fine di evitare il rischio di usare materiali non idonei e di proteggersi da eventuali contestazioni di clienti e autorità.