Entro il 30 giugno 2017 dovrà essere effettuato il pagamento del diritto annuale per l'anno 2017. Il versamento potrà essere anche effettuato entro il 31 luglio 2017 maggiorando gli importi dello 0,40% (anche in caso di utilizzo in compensazione di crediti derivanti da altri tributi e/o contributi). La scadenza è diversa per il diritto di nuova iscrizione (imprese, unità locali e soggetti R.E.A. iscritti nel 2017) e può essere diversa per le società con proroga di approvazione del bilancio e/o esercizio non coincidente con l'anno solare.
Sono tenuti al versamento del diritto annuale tutti i soggetti iscritti o annotati nel Registro delle Imprese, oppure nel REA. Il pagamento deve essere effettuato utilizzando il modello F24 telematico o direttamente da parte dell'impresa. Si dovrà compilare la "Sezione IMU e altri tributi locali", indicando la sigla della Provincia, il codice tributo 3850 e l'anno di riferimento 2017.
Gli importi da versare per il 2017 sono calcolati sulla base di quelli del quadriennio 2011 - 2014 (che erano stati stabiliti con decreto del 21.04.2011) ridotti del 50%, come previsto dall'art. 28 c. 1 del D.L. 24.06.2014 n. 90 convertito in L. 11.08.2014 n. 114. Tale norma è ribadita nel Decreto Ministeriale 08.01.2015.Alcune camere di Commercio hanno deliberato di applicare la maggiorazione del 20%.
Le imprese individuali, le società semplici, le società tra avvocati (D.Lgs. 96/2001), i soggetti iscritti solo al R.E.A., le unità locali e sedi secondarie di imprese estere pagano in misura fissa. Tutti gli altri soggetti pagano in base al fatturato dell'anno precedente.
In caso di mancato o tardato pagamento, le imprese sono soggette a una sanzione amministrativa dal 10% al 100% del diritto dovuto, ma entro un anno dalla scadenza possono evitare l'irrogazione della sanzione versando gli importi comprensivi di ravvedimento. In mancanza, sarà emesso il ruolo con notifica di cartelle esattoriali. Le imprese non in regola con il diritto annuale non potranno inoltre avere accesso all'erogazione dei contributi camerali e, dal 1 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento del tributo, non potranno ottenere il rilascio della certificazione del Registro Imprese.