Con una successiva circolare del 20 aprile 2020 lo stesso MIT, in relazione alle rappresentate difficoltà a reperire nell’immediato le paratie aventi le caratteristiche indicate nella circolare del 14 aprile, ha fornito alcuni chiarimenti.
Nel confermare i contenuti della circolare del 14 aprile 2020 per quanto attiene alle paratie divisorie che possono essere installate in via permanente in quanto conformi alle norme tecniche vigenti in materia di sicurezza dei veicoli, ha fornito opportune indicazioni in merito a talune soluzioni che hanno mero carattere temporaneo ed il loro utilizzo è legato strettamente all’emergenza sanitaria in corso.
In particolare la circolare del 20 aprile 2020 stabilisce che si possono utilizzare “paratie, generalmente limitate all’area di più facile contatto fra il sedile del conducente e i posti posteriori, realizzate in policarbonato compatto trasparente o PVC trasparente, entrambi di basso spessore, e caratterizzate da grande flessibilità, tali da non incidere negativamente sulla salvaguardia della sicurezza degli occupanti dei veicoli anche in caso di eventuale incidente.”
Queste soluzioni sono ammissibili solo in via provvisoria in attesa di maggiore disponibilità sul mercato di materiali flessibili omologati secondo quanto indicato nella circolare del 14 aprile 2020 e per ragioni strettamente legate all’emergenza sanitaria in atto.
La loro installazione deve essere comunque effettuata da un’officina autorizzata che rilascia apposita dichiarazione, redatta secondo il fac-simile pubblicato nella citata circolare del 20 aprile. La dichiarazione sarà tenuta a bordo del veicolo per essere esibita agli Organi di polizia stradale e in sede di revisione annuale del veicolo.
Vien altresì precisato che anche in caso di utilizzo di tali paratie provvisorie non ricorrono le condizioni per procedere all’aggiornamento della carta di circolazione a seguito di visita e prova a norma dell’art. 78 del Codice della strada.