Confartigianato Trasporti informa che lo Stato Italiano - per il momento - non si è avvalso della facoltà di esentare le imprese di trasporto dalle responsabilità che ad esse derivano a causa delle infrazioni alla normativa sui tempi di guida e di riposo commesse dai propri conducenti o da quelli sottoposti a loro disposizione come previsto dal Regolamento UE n. 165/2014.
Gli Organi di Vigilanza, quindi, applicheranno – se ricorre la violazione - l’art. 174 comma 14 del Codice della Strada che prevede la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 324 a euro 1.294 per ciascun dipendente cui la violazione si riferisce.
L’esonero dell'impresa dalle responsabilità derivanti dall'illecito, non può essere compiuto direttamente dall'organo accertatore ma compete esclusivamente all'autorità decidente cui il verbale di contestazione è trasmesso. Pertanto, all'impresa chiamata a rispondere di fatti commessi esclusivamente dal conducente e di sua iniziativa, normalmente non rimane altra strada che quella del ricorso amministrativo (da presentarsi entro 60 giorni dalla notifica del verbale di contestazione).
Se il Datore di Lavoro dell’impresa interessata ha garantito ai propri conducenti una formazione e istruzioni adeguate per quanto riguarda il buon funzionamento dei tachigrafi, che siano digitali o analogici, nonché ha effettuato controlli periodici per garantire che i propri conducenti li utilizzino correttamente può fare ricorso/opposizione al Giudice di Pace o al Prefetto secondo le modalità previste dall’ordinamento giudiziario al fine del riconoscimento dell’esonero dalla corresponsabilità.