Dopo l’entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 marzo, è consentita la prosecuzione delle attività indicate nell'allegato 1 dello stesso (scarica qui il decreto e l’allegato). Le attività che quindi vi sono ricomprese e che continuano - correttamente - a lavorare NON hanno altro adempimento, NON devono inviare alcuna richiesta in Prefettura.
Le imprese che invece sono escluse da quelle indicate nell'Allegato 1 ma che sono funzionali ad assicurare la continuità delle filiere delle attività contenute nell’allegato 1 e dei servizi di pubblica utilità, queste imprese e SOLO queste possono lavorare, previa comunicazione al Prefetto della Provincia dove è ubicata l’attività produttiva. Il Prefetto potrà sospendere l’attività qualora ritenesse che queste condizioni non sussistano.
Si allega fac simile del modulo di richiesta alla Prefettura redatto sulla base delle indicazioni fornite dal Ministero dell’Interno a tutte le Prefetture.
Confartigianato rimane a disposizione delle imprese: le sedi sono chiuse al pubblico ma operative e rispondono ai centralini. E’ attiva la mail emergenza@artigiani.it e il numero 335.5750394 per necessità fuori dal nomale orario di lavoro delle sedi.