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03 Agosto 2021

Fondi al Trasporto persone dal "Sostegni bis"

Fondi al Trasporto persone dal "Sostegni bis"

Il decreto “Sostegni-bis" contiene due misure a favore del trasporto persone con il rifinanziamento del contributo a favore di operatori turistici come agenzie di viaggio, i tour operator, le guide e gli accompagnatori turistici, le strutture ricettive e le imprese di trasporto di persone con bus scoperti in aree urbane e suburbane e l’incremento di 450 milioni di euro per l’anno 2021 della dotazione del Fondo istituito per consentire l’erogazione di servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale e regionale.


Nello specifico, due sono gli articoli di interesse del settore trasporto persone: il 7 e il 51.

A norma dell’articolo 7 (Misure urgenti a sostegno del settore turistico, delle attività economiche e commerciali nelle Città) viene rifinanziato di 150 milioni di euro per l’anno 2021 il Fondo finalizzato a sostenere le agenzie di viaggio, i tour operator, le guide e gli accompagnatori turistici, le strutture ricettive e le imprese di trasporto di persone con bus scoperti in aree urbane e suburbane (comma 1).

 

Molto articolato il dettato dell’art. 51 (Disposizioni urgenti in materia di trasporto pubblico locale): si incrementa di 450 milioni di euro per l’anno 2021 la dotazione del fondo di cui all’articolo 1, comma 816, della legge di bilancio 2021 (legge 30 dicembre 2020, n. 178).
Si tratta del Fondo, istituito nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con una dotazione iniziale di 200 milioni di euro per l'anno 2021, finalizzato a consentire l’erogazione di servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale e regionale, destinato anche a studenti e per i quali le regioni e i comuni sono stati autorizzati a ricorrere, mediante apposita convenzione e imponendo obblighi di servizio, a operatori che svolgono attività di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente nonché a titolari di licenze taxi ed NCC.

Si specifica che tali risorse aggiuntive sono destinate al finanziamento dei servizi aggiuntivi programmati al fine di far fronte agli effetti derivanti dalle limitazioni poste al coefficiente di riempimento dei mezzi, anche in coerenza con gli esiti dei tavoli prefettizi di cui al DPCM adottato ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 (comma 1).

Per le suddette finalità, le Regioni, le Province Autonome e i Comuni, nei limiti delle disponibilità del fondo, possono anche ricorrere a operatori economici esercenti il servizio di trasporto di passeggeri su strada ai sensi della legge 11 agosto 2003, n. 218, che disciplina l'attività di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente, nonché ai titolari di licenza per l'esercizio del servizio di taxi o di autorizzazione NCC, mediante apposita convenzione ovvero imponendo obblighi di servizio.

Al personale degli operatori economici esercenti il servizio di trasporto di passeggeri su strada ai sensi della legge 11 agosto 2003, n. 218, nonché ai titolari di autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente, impiegato nei servizi aggiuntivi di trasporto pubblico regionale o locale si applicano esclusivamente le misure di sorveglianza sanitaria effettuata dal medico competente ai sensi dell'articolo 41 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e non si applicano le previsioni del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 23 febbraio 1999, n. 88, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 12 aprile 1999, n. 84, relative allo svolgimento delle visite di idoneità fisica e psicoattitudinale (comma 2).

 

Le risorse del fondo di cui al comma 1 possono essere utilizzate, nel limite massimo di 45 milioni di euro, per il riconoscimento di contributi in favore degli stessi soggetti sopracitati a titolo di compensazione dei maggiori costi sostenuti per l’utilizzo di prodotti per la disinfezione delle superfici toccate frequentemente dall’utenza e per l’uso di sistemi di sanificazione ovvero di disinfezione dell’ambiente interno dei mezzi di trasporto, nonché per ogni altra modalità e attività finalizzata a ridurre i rischi di contagi da Covid-19. Si tratta sempre dei soggetti impiegati nell’erogazione dei servizi aggiuntivi di trasporto pubblico: aziende di traporto pubblico regionale o locale, nonché operatori economici esercenti il servizio di trasporto di passeggeri su strada, titolari di licenza taxi o di autorizzazione NCC (comma 4).


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