È entrato in vigore il regolamento che disciplina il procedimento con il quale il Garante adotta i provvedimenti correttivi ed irroga le sanzioni cosi come previste dal GDPR 679/16 Privacy. Si ribadisce che l’attività ispettiva può essere curata da unità organizzative competenti in materia di attività ispettive e di revisione ovvero delegata alla Guardia di finanza. La stessa può essere altresì effettuata avvalendosi, ove necessario, della collaborazione di altri organi dello Stato.
Il Garante dovrà ricondurre la propria azione a principi di trasparenza, ragionevolezza, proporzionalità e non discriminazione. A tal fine, si tiene conto anche della natura e della gravità degli illeciti da accertare in rapporto ai relativi effetti e all'entità del pregiudizio che possono comportare per uno o più interessati, della probabilità di comprovarne la sussistenza, nonchè delle risorse disponibili.
Nel corso dell'attività ispettiva è possibile:
L’ordine di servizio con cui è disposta l’attività ispettiva individua il titolare o il responsabile del trattamento destinatari del controllo, i poteri di indagine utilizzati, l’ambito del controllo, il luogo ove si svolge l’accertamento. Il soggetto sottoposto ad ispezione può farsi assistere da consulenti di propria fiducia e fare riserva di produrre la documentazione non immediatamente reperibile entro un termine congruo, di regola non superiore a trenta giorni.
Il testo completo della Delibera è a disposizione delle imprese associate ed è consultabile al sito www.garanteprivacy.it
Per ulteriori informazioni vi invitiamo a contattare gli uffici di Confartigianato Imprese Piemonte Orientale chiamando il numero 0321-661111.