Entro il 20 novembre p.v., le tabaccherie, gli esercizi pubblici, commerciali e circoli privati, che al loro interno hanno apparecchi da gioco, sono chiamati ad adeguarsi alla legge regionale 2 maggio 2016, n. 9, in particolar modo all’art 13 la norma prevede che non sarà più consentito mantenere collocati apparecchi per il gioco, di cui all’art. 110 comma 6 e 7 del TULPS, che si trovano ad una distanza, misurata in base al percorso pedonale più breve entro un raggio di 500 metri, per i comuni con popolazione superiore a 5000 abitanti, e di 300 metri per i comuni sino a 5000 abitanti da:
- istituti scolastici di ogni ordine e grado
- centri di formazione per giovani
- luoghi di culto
- impianti sportivi
- ospedali, strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o sociosanitario
- strutture ricettive per categorie protette, luoghi di aggregazione giovanili ed oratori
- istituti di credito e sportelli bancomat
- esercizi di compravendita di oggetti preziosi ed oro usati
- movicentro e stazioni ferroviarie