Da venerdì 15 ottobre e fino al 31 dicembre 2021, a chiunque svolga una attività lavorativa nel settore privato e pubblico è fatto obbligo, ai fini dell’accesso ai luoghi in cui l'attività è svolta, di possedere e di esibire, su richiesta, la certificazione verde COVID-19 (Green Pass). La disposizione si applica anche a tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato nei luoghi di lavoro, anche sulla base di contratti esterni.
IN ALLEGATO LA GUIDA OPERATIVA ELABORATA DA CONFARTIGIANATO IMPRESE (aggiornata alla data del 20 ottobre 2021).
I lavoratori, nel caso in cui comunichino di non essere in possesso della certificazione verde COVID-19 o qualora risultino privi della predetta certificazione al momento dell’accesso al luogo di lavoro saranno considerati assenti ingiustificati fino alla presentazione della predetta certificazione e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Per i giorni di assenza ingiustificata non saranno dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato.
Si allega l'informativa privacy relativa al green pass e il cartello elaborato da Confartigianato da esporre nei luoghi di lavoro; è possibile trovare tutti i documenti ufficiali e la cartellonistica nella sezione dedicata all'emergenza Coronavirus di questo sito: clicca QUI
Ecco il link alle FAQ del Governo sul tema green pass in ambito lavorativo: Green Pass, FAQ sui dpcm firmati dal Presidente Draghi | www.governo.it