In sede di conversione, sono state introdotte alcune modifiche migliorative in merito alla verifica del green pass, nonché relativamente alla disciplina dei contratti a termine stipulati per la sostituzione dei lavoratori privi di certificazione verde, accogliendo, quindi, le proposte emendative che erano state avanzate da Confartigianato.
Con riferimento al profilo dei controlli da parte del datore di lavoro, il provvedimento prevede che i lavoratori possono richiedere di consegnare al proprio datore di lavoro copia della certificazione verde.
In caso di consegna del green pass i lavoratori, per tutta la durata della relativa validità, sono esonerati dai controlli da parte dei datori di lavoro. La modifica consente quindi di semplificare e razionalizzare i controlli da parte dei datori di lavoro, che potranno sostanzialmente registrare la data di scadenza della certificazione verde, assicurando la continuità dell’attività d’impresa senza la necessità di controlli quotidiani. La disposizione, come modificata, potrebbe anche consentire una migliore gestione delle verifiche relative a quei lavoratori che, per l’organizzazione aziendale o per la specifica attività di impresa, svolgono la prestazione in luoghi diversi da quelli del proprio datore di lavoro o che non accedono alla sede aziendale.
Sempre in materia di controlli il provvedimento chiarisce che per i lavoratori somministrati la verifica circa il possesso del green pass compete all’utilizzatore, mentre è onere del somministratore informare i lavoratori circa gli obblighi normativamente previsti.
Sono state introdotte alcune modifiche alla norma che permettono alle imprese, con meno di 15 dipendenti, di sospendere e sostituire i lavoratori privi di green pass.
Come noto finora, per tali imprese, dopo 5 giorni di assenza ingiustificata era prevista la possibilità per il datore di lavoro di sospendere e sostituire il lavoratore per un periodo massimo di 10 giorni, rinnovabili una sola volta, fermo restando il limite del 31 dicembre 2021 (termine attuale dello stato di emergenza).
In virtù delle modifiche approvate:
• il contratto per sostituzione del dipendente privo di green pass potrà ora essere rinnovato più volte, invece di una sola, come disposto finora, fermo restando il limite del 31 dicembre 2021;
• per il contratto a termine sostitutivo, ed i rinnovi, viene confermata la durata massima di dieci giorni, ma con la precisazione che si tratta di giorni lavorativi;
• viene specificato che la sospensione e la sostituzione del lavoratore privo di certificazione verde esclude sanzioni disciplinari a suo carico e comporta la conservazione del posto di lavoro.
Riguardo la validità del green pass il provvedimento, fornendo copertura normativa ad una FAQ del Governo, stabilisce che la scadenza della certificazione verde in corso di prestazione lavorativa non dà luogo all’applicazione delle sanzioni per mancanza del certificato e che la permanenza del lavoratore sul luogo di lavoro è consentita esclusivamente per il tempo necessario a portare a termine il turno di lavoro.
Con riferimento, infine, all’ambito di applicazione del green pass viene specificato che l’obbligo di possesso, e di esibizione su richiesta, del certificato verde, riguarda anche i soggetti che svolgono attività di formazione in qualità di partecipanti ai corsi.