Dal 6 agosto, in base al Decreto Legge 175 del 23 luglio che proroga fino al 31 dicembre 2021 lo stato d’emergenza, sarà possibile accedere ad alcune attività solo se si è in possesso di un “green pass” che attesta l’effettuazione di almeno la prima dose di vaccino o la guarigione dall’infezione (validità sei mesi) o l’effettuazione di un tampone negativo (validità 48 ore).
I titolari o i gestori dei servizi e delle attività autorizzati previa esibizione del Green Pass sono tenuti a verificare che l’accesso a questi servizi e attività avvenga nel rispetto delle prescrizioni. In caso di violazione può essere elevata una sanzione pecuniaria da 400 a 1000 euro, sia a carico dell’esercente, sia dell’utente. Qualora la violazione fosse ripetuta per tre volte in tre giorni diversi, l’esercizio potrebbe essere chiuso da 1 a 10 giorni.
Confartigianato Benessere ricorda che tale misura, non riguarda parrucchieri ed estetisti, mentre sono soggetti a tale previsione i centri benessere. “Gli acconciatori – precisa la Presidente Tiziana Chiorboli – non sono coinvolti dal provvedimento. Per quanto riguarda i centri estetici, considerata la sovrapponibilità di alcune attività che possono essere svolte sia nei centri estetici che nei centri benessere, si ritiene che l’unico elemento di certezza da utilizzare in caso di controlli da parte della pubblica autorità sia il codice attività”.
Pertanto, risultano esclusi dall’obbligo di verifica del green pass i Codici Attività 96.02.02 (centri estetici), mentre sono soggetti all’obbligo di verifica dello stesso green pass tutti i centri benessere (Codice Attività 96.04.10), indipendentemente dai trattamenti erogati (quindi anche in caso di svolgimento di un trattamento estetico, qualora vi fosse una cabina di estetica all’interno).
Per alleggerire le operazioni di verifica a carico delle imprese, Confartigianato ha veicolato alle Commissioni Affari sociali e Attività produttive della Camera un emendamento volto a chiarire che le imprese non sono responsabili della verifica dell’identità delle persone che accedono alle attività e ai servizi per cui è obbligatorio esibire il green pass, in quanto tale verifica spetta esclusivamente alla pubblica autorità.