Nella serata di ieri,17 Marzo, è stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale il testo del decreto "Cura Italia". E' possibile legegre tutto il testo cliccando QUI.
Tra le misure approvate, riportiamo le 10 maggiormente significative a vantaggio degli associati:
1) SOSPENSIONE DEI VERSAMENTI SCADENTI DAL GIORNO 8 MARZO 2020 AL GIORNO 31 MARZO 2020 PER I SOGGETTI CON RICAVI O COMPENSI (NEL 2019) INFERIORI A 2.000.000 EURO Per tutti i soggetti con ricavi o compensi inferiori a 2.000.000 € (nel 2019) i versamenti compresi nel periodo indicato possono essere posticipati al giorno 31 Maggio, in unica soluzione oppure in cinque rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di Maggio, senza sanzioni e interessi.
2) RINVIO DEI VERSAMENTI SCADENTI IL 16 MARZO PER I SOGGETTI CON RICAVI O COMPENSI (NEL 2019) SUPERIORI A 2.000.000 EURO. Per tutti i soggetti con ricavi o compensi superiori a 2.000.000 € (nel 2019) , il termine di versamento del 16 Marzo è posticipato al giorno 20 Marzo.
3) SOGGETTI PER I QUALI E' DIFFERITO IL TERMINE DEI VERSAMENTI SCADENTI DAL GIORNO 8 MARZO 2020 AL GIORNO 30 APRILE 2020. Sono posticipati al 31 Maggio 2020 (in unica soluzione o in cinque rate costanti decorrenti dal mese di Maggio 2020) i versamenti delle ritenute alla fonte sui redditi per lavoro dipendente e assimilati, i versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali per i soggetti che rientrano nei seguenti settori produttivi (a prescindere dal volume dei ricavi o compensi conseguiti nel 2019):
4) SOSPENSIONE DEGLI ADEMPIMENTI TRIBUTARI PER TUTTI I SOGGETTI. Sono sospesi tutti gli adempimenti tributari scadenti tra il giorno 8 Marzo 2020 e il 31 maggio 2020 per tutti i contribuenti, a prescindere dal volume di ricavi o compensi conseguiti nel 2019. Gli adempimenti sospesi dovranno essere effettuati entro il 30 Giugno 2020 senza applicazione di sanzioni.
5) ESCLUSIONE DALL'ASSOGGETTAMENTO A RITENUTA D'ACCONTO. Per i contribuenti che hanno conseguito ricavi o compensi non superiori a 400.000 € (nel 2019), tutti i compensi percepiti (incassati) nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore del decreto e il 31 Marzo non sono assoggettati a ritenuta d'acconto (professionisti, agenti e rappresentanti di commercio, etc.) da parte del sostituto d'imposta, a condizione che nel mese precedente non abbiano sostenuto spese per prestazioni di lavoro dipendente o assimilato.Tali contribuenti dovranno versare entro il 31 Maggio 2020 (in unica soluzione o in cinque quote costanti a partire dal mese di Maggio, senza applicazione di sanzioni e interessi).
6) SOSPENSIONE DEI TERMINI DEI VERSAMENTI PER CARTELLE ESATTORIALI E ACCERTAMENTI ESECUTIVi. Sono sospesi i termini dei versamenti scadenti dal giorno 8 Marzo 2020 al giorno 31 Maggio 2020 relativi a:
I versamenti dovranno essere effettuati, in unica soluzione, entro il 30 Giugno 2020.
ATTENZIONE: NON SONO RICOMPRESI I VERSAMENTI DA RATEZIONE DI AVVISI BONARI.
7) DIFFERIMENTO DEI VERSAMENTI DERIVANTI DA “ROTTAMAZIONE-TER” E “SALDO E STRALCIO”. La rata della c.d. “Rottamazione-ter”, scaduta il 28 Febbraio 2020, e la rata del c.d. “Saldo e stralcio” in scadenza il prossimo 31 Marzo 2020, dovranno essere versate entro il prossimo 31 Maggio 2020.
8) INDENNITA' UNA TANTUM PER PROFESSIONISTI E CO.CO.CO. E' riconosciuta un'indennità una tantum di 600 euro a favore dei liberi professionisti titolari di partita iva attiva alla data del 23 febbraio 2020 e dei lavoratori titolari di rapporto di collaborazione coordinata e continuativa attivi alla medesima data, iscritti alla gestione separata INPS, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme di previdenza obbligatoria. La medesima indennità è riconosciuta ai CO.CO.CO. che svolgono l'attività a favore di Società e Associazioni Sportive Dilettantistiche. L'indennità verrà erogata dall'INPS, previa domanda.
9) ADEGUAMENTI STATUTARI PER GLI ENTI DEL TERZO SETTORE. Slitta dal 30 giugno 2020 al 31 ottobre 2020 il termine per l'adeguamento degli Statuti degli Enti che aspirano ad iscriversi nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, beneficiando delle c.d. Maggioranze “alleggerite”.
10) CREDITO D'IMPOSTA PER I CANONI DI LOCAZIONE DI NEGOZI E BOTTEGHE. E' introdotto un credito d'imposta a favore degli esercenti attività d'impresa che esercitano in locali in affitto. Il credito d'imposta è riconosciuto nella misura del 60% dell'ammontare del canone di locazione relativo al mese di Marzo 2020 purché l'immobile rientri nella categoria catastale C/1. Il credito d'imposta non è riconosciuto a quelle attività di cui agli allegati 1 e 2 del DPCM 11 Marzo 2020, in quanto ritenute essenziali (tra cui farmacie, para farmacie e rivendite di generi alimentari).