Il datore di lavoro non risponde penalmente e civilmente delle infezioni sempre e comunque, ma solo se viene accertata la sua responsabilità per dolo o per colpa. L'INAIL, su richiesta di Confartigianato Imprese, ha chiarito che dal riconoscimento eventuale dell’infortunio sul lavoro (che richiede l’occasione di lavoro, e quindi la dimostrazione della sussistenza del nesso eziologico fra l’attività lavorativa svolta e il contagio) non discende sempre e comunque l’accertamento della responsabilità civile o penale in capo al datore di lavoro.
In altre parole, i presupposti per l’erogazione dell’indennizzo INAIL per la tutela relativa agli infortuni sul lavoro e quelli per il riconoscimento - ai sensi della normativa su salute e sicurezza sul lavoro - della responsabilità civile e penale del datore di lavoro per violazione delle norme di prevenzione sono differenti e solo in taluni casi appaiati. La responsabilità datoriale per infortunio va attentamente indagata ed accertata, attraverso la dimostrazione del dolo o della colpa del datore di lavoro, i cui criteri si appalesano, pertanto, in modo differente da quelli previsti per il riconoscimento del diritto alle prestazioni assicurative.
Confartigianato Imprese plaude alla posizione assunta da INAIL e ha inoltre chiesto al Governo ed al Parlamento una disposizione di legge che espressamente preveda l’esonero della responsabilità civile e penale del datore di lavoro in caso di contagio di un proprio dipendente.
Ciò proprio in relazione al principio che il Covid-19, per la molteplicità delle modalità di contagio è un rischio biologico generico che riguarda l’intera popolazione e che, pertanto, non possono essere addossate ai datori di lavoro responsabilità improprie e conseguenti rischi di ingiustificato contenzioso.