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25 Febbraio 2021

Interventi edilizi beneficiari Bonus 110%

Proroga termine trasmissione comunicazione opzione sconto in fattura o cessione del credito. Nuovo termine 31 marzo 2021

Interventi edilizi beneficiari Bonus 110%

I contribuenti che, nel corso del 2020, hanno sostenuto spese per la realizzare interventi che beneficiano del superbonus del 110% (art. 119 del DL 34/2020 o degli ulteriori interventi elencati dall’art. 121 comma 2 del DL 34/2020) potranno optare – invece dell’utilizzo diretto della detrazione spettante nella propria dichiarazione dei redditi – per lo “sconto in fattura” o per la cessione del credito relativo alla detrazione (art. 121 del DL 34/2020), inviando telematicamente all’Agenzia delle Entrate l’apposita comunicazione entro il 31 marzo 2021.
Si ricorda che le detrazioni “edilizie” per le quali risulta possibile esercitare le opzioni sono quelle elencate dal successivo comma 2 del citato art. 121; si tratta, più nello specifico:
- della detrazione IRPEF per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui alle lett. a), b) e h) dell’art. 16-bis comma 1 del TUIR;

- della detrazione IRPEF/IRES per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici – c.d. “ecobonus” – di cui all’art. 14 del DL 63/2013 e commi da 344 a 347 dell’art. 1 della L. 296/2006, compresi quelli per i quali spetta la detrazione in versione superbonus 110% ai sensi dei commi 1 e 2 dell’art. 119 del DL 34/2020;

- della detrazione IRPEF/IRES spettante per tutti gli interventi di miglioramento sismico di cui all’art. 16 comma 1-bis - 1-septies del DL 63/2013 (c.d. “sismabonus”), compresi quelli per i quali compete la detrazione in versione 110% ai sensi del comma 4 dell’art. 119 del DL 34/2020;

- della detrazione IRPEF/IRES per gli interventi di recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, di cui all’art. 1 commi 219 e 220 della L. 160/2019 (c.d. “bonus facciate”);

- della detrazione IRPEF/IRES per l’installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici di cui all’art. 16-ter del DL 63/2013, compresi quelli per i quali spetta la detrazione nella misura del 110% ai sensi del comma 8 dell’art. 119 del DL 34/2020.
 
Per le spese sostenute nell’anno 2020, quindi, il termine originariamente fissato al 16 marzo 2021 (provvedimento Agenzia Entrate 8 agosto 2020 n. 283847, § 4.1) è stato prorogato al 31 marzo 2021 per effetto del provvedimento. Agenzia delle Entrate 22 febbraio 2021 n. 51374, pubblicato ieri.
 
Con la citata proroga, l’Amministrazione finanziaria ha inteso concedere agli operatori un lasso temporale maggiore, così da consentire agli stessi la più agevole predisposizione e trasmissione delle comunicazioni relative alle spese sostenute nel 2020.