In tutte le aziende e nelle unità produttive che occupano più di 15 lavoratori è obbligatoria la riunione periodica sulla sicurezza prevista dall’art. 35 del D.Lgs. 81/2008. La riunione periodica deve essere indetta dal datore di lavoro, almeno una volta l’anno e ogni volta che si verificano significative variazioni di esposizione al rischio (ad esempio l’introduzione di nuove tecnologie che hanno riflessi sulla sicurezza e sulla salute dei lavoratori).
Soggetti partecipanti
Il Datore di lavoro, il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (R.S.P.P.) ruolo che può coincidere con il datore di lavoro oppure rivestito da un soggetto esterno, il Medico competente (nelle imprese in cui è prevista la sorveglianza sanitaria) e il Rappresentante dei Lavoratori (RLS o RLSTerritoriale).
Argomenti da trattare
- Il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR): il datore di lavoro deve portare a conoscenza delle parti i rischi individuati con i relativi criteri di valutazione, le misure di prevenzione e protezione individuate, il programma di attuazione di tali misure per garantire nel tempo il miglioramento dei livelli di sicurezza.
- I progressi realizzati rispetto agli obbiettivi di prevenzione e protezione formalizzati nel DVR: i criteri di scelta, le caratteristiche tecniche e l’efficacia dei DPI.
- L’andamento degli infortuni sul lavoro, delle malattie professionali e della sorveglianza sanitaria. (Analisi del registro infortuni)
- I programmi di informazione e formazione dei lavoratori, considerate fondamentali per garantire l’attuazione di una cultura preventiva della sicurezza.
Nel corso della riunione periodica possono essere individuati:
- procedure di comportamento e buone prassi per prevenire i rischi di infortuni sul lavoro e di malattie professionali;
- obbiettivi di miglioramento della sicurezza sulla base delle linee guida per un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro.
Il verbale
Al termine della riunione il datore di lavoro predisporrà un verbale che riporti le conclusioni raggiunte e predisporrà il piano d’azione attraverso la distribuzione delle responsabilità, delle attività da svolgere e assegnando dei tempi di esecuzione.
L'inadempienza verso tale obbligo comporta pesanti sanzioni per il datore di lavoro da un minimo di 558,412 ad un massimo di 7.371,03 euro.