L’obbligo di implementare le procedure scritte basate sui principi dell’HACCP è contenuto nel Regolamento Europeo 183/2005. Il regolamento comunitario impone già diversi adempimenti a carico degli operatori della filiera mangimi poiché la comunità europea va via via assimilando i mangimi agli alimenti inserendoli nelle nuove normative come il pacchetto igiene.
Le nuove disposizioni si applicano a tutti gli operatori della filiera, quindi produttori agricoli, stoccatori, magazzini, miscelatori, intermediari e trasportatori.
Sono previste due tipologie di attività che differenziano l’ambito di applicazione della direttiva:
A. le attività di trasporto, stoccaggio e manipolazione dei prodotti primari tra gli agricoltori e un altro stabilimento sono considerate come attività associate alla produzione primaria di mangimi e quindi sono soggette ai requisiti dell’allegato I.
B. dal momento in cui tali prodotti sono consegnati ad un altro stabilimento per essere manipolati e lavorati non possono più essere considerati prodotti primari e quindi tali stabilimenti ed i relativi trasporti devono rispettare i requisiti dell’allegato II. Gli operatori che appartengono al secondo gruppo di cui il trasporto conto terzi fa parte sono obbligati a seguire quanto previsto dall’allegato 2 quindi presentare notifica sanitaria all’ASL di competenza e redigere e mantenere procedure basate sui principi HACCP. L’implementazione delle procedure (autorizzazione ASL e manuale HACCP) deve risultare da documenti cartacei a bordo del veicolo.