Dal 2 aprile è in vigore il Decreto legislativo n. 29/2017 che prevede sanzioni più severe per chi viola le norme, contenute nel Regolamento 1935/2004, sulla sicurezza di materiali e oggetti che entrano in contatto con gli alimenti, i cosiddetti MOCA. Parliamo di piatti, bicchieri, posate, bottiglie, coltelli da lavoro, incarti, etichette, imballaggi.
Le misure specifiche prevedono che i materiali e gli oggetti MOCA siano corredati di una dichiarazione scritta che attesti la loro conformità alle norme vigenti. Una documentazione appropriata deve essere disponibile per dimostrare tale conformità e deve essere resa disponibile alle autorità competenti che la richiedano.
Analogo obbligo è previsto per l'utilizzazione, in sede di produzione o commercio degli alimenti, di MOCA, che è subordinata all'accertamento della loro conformità alle norme vigenti nonché della idoneità tecnologica allo scopo cui sono destinati. Pertanto, l'impresa dovrà essere fornita della dichiarazione di conformità rilasciata dal produttore, ed essere sempre in grado di consentire all'autorità sanitaria di identificare il fornitore o il produttore dell'oggetto impiegato
In generale la dichiarazione di conformità è un'assunzione di responsabilità da parte del produttore ed attesta l'idoneità del MOCA con il prodotto alimentare alle norme vigenti, nelle condizioni e con le eventuali limitazioni indicate, ivi compresi gli utilizzi previsti e, ove applicabile, le informazioni fornite dal cliente utilizzatore.
Nella dichiarazione devono essere riportate tutte le informazioni che devono essere analizzate e valutate dalle imprese del settore alimentare che si assumono la responsabilità di porre il materiale a contatto con l'alimento.
Nel decreto vengono di fatto praticamente accomunati nella medesima responsabilità per mancato rispetto delle disposizioni richiamate sia i produttori dei materiali ed oggetti destinati a venire in contatto con gli alimenti che i semplici utilizzatori degli stessi, ossia gli alimentaristi
Si riporta a titolo di esempio di buona pratica, una serie di elementi che possono essere presenti nelle dichiarazioni di conformità dei MOCA, salvo disposizioni specifiche, affinché sia assicurata un'adeguata informazione, tra le parti interessate:
- identità ed indirizzo del produttore o dell'importatore (ragione sociale dell'emittente della dichiarazione e dati di riferimento per contattare lo stesso);
- identità dell'azienda destinataria del documento;
- descrizione della tipologia ed identificazione del materiale a cui si riferisce (denominazione commerciale, nome o altre informazioni di identificazione);
- presenza di codice identificativo o numero della dichiarazione che consente di stabilire in modo univoco la relazione tra la dichiarazione ed i singoli lotti del medesimo materiale;
- la dichiarazione che i materiali rispettano le norme per la tutela della salute dei consumatori;
- lingua del documento comprensibile per il cliente utilizzatore (in italiano per l’Italia);
- conformità con un richiamo alla normativa di riferimento (Regolamento CE 1935/2004 più eventuale normativa specifica);
- informazioni pertinenti l'uso, ivi comprese le eventuali restrizioni (temperature, tempi di contatto, sostanze e ambienti, ecc.), le sostanze di composizione e soggette a limitazioni o restrizioni o agli additivi a doppio uso;
- tipologia di alimenti per i quali il materiale o l'oggetto è adeguato per essere destinato a venire a contatto;
- informazioni sull'impiego di biocidi di superficie;
- data di compilazione della dichiarazione;
- firma del responsabile della dichiarazione e la posizione che ricopre all'interno dell'azienda.
La dichiarazione deve essere tempestivamente aggiornata quando cambiamenti significativi di fabbricazione determinino variazioni di migrazione o quando si è in presenza di nuovi dati scientifici o di adeguamenti della legislazione attinente.
La dichiarazione di conformità rilasciata dal produttore non esclude quindi che il cliente utilizzatore effettui le dovute verifiche a conferma della completa idoneità, anche tecnologica, del materiale, segnalando tempestivamente eventuali discordanze rispetto alle indicazioni fornite dal produttore.
La responsabilità dell’utilizzatore viene addebitata anche se proporzionalmente in relazione al ruolo svolto nella filiera, prevedendo una forbice tra minimo e massimo delle sanzioni.
Poichè all’articolo 6 del decreto in oggetto, si è introdotta, inoltre, la previsione di un obbligo per gli operatori del settore dei MOCA, con esclusione degli utilizzatori degli stessi, di comunicazione all’autorità sanitaria territorialmente competente degli stabilimenti posti sotto il proprio controllo che eseguono le attività di cui al regolamento (CE) n. 2023/2006 sulle buone pratiche di fabbricazione dei MOCA, per creare un’anagrafica di settore, è opportuno che il produttore alimentare prima dell’acquisto dei MOCA verifichi che l’impresa fornitrice abbia assolto tale obbligo per evitare corresponsabilità.
Per ulteriori informazioni vi invitiamo a contattare gli uffici Confartigianato Imprese (Responsabile Alimentazione – Dott. Alessandro Scandella)
Dott. Alessandro Scandella
Responsabile Sistema Categorie - Servizi Innovativi e Internazionalizzazione
Confartigianato Imprese Piemonte Orientale
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