Nuove regole sul congedo parentale (maternità facoltativa) e sul congedo di paternità obbligatorio sono entrate in vigore dal 13 agosto. Eccole!
- Lavoratori dipendenti: potranno beneficiare di 3 mesi di congedo ciascuno (3 mesi mamma + 3 mesi papà) e di ulteriori 3 mesi da dividere tra i genitori, per un totale massimo di 9 mesi indennizzati al 30% fino al dodicesimo anno di vita del figlio (la normativa prevedeva massimo 6 mesi indennizzabili al 30% fino ai 6 anni del minore, salvo particolari situazioni);
- lavoratori autonomi: ai padri è riconosciuta, per la prima volta, la possibilità di astenersi dall'attività lavorativa per un massimo di 3 mesi;
- lavoratrici autonome: è riconosciuta, per la prima volta, un'indennità giornaliera anche per i periodi anteriori ai due mesi prima del parto per le gestanti con gravi complicanze della gravidanza o persistenti forme morbose che si presume possano essere aggravate dallo stato di gravidanza. Tale indennità è riconosciuta sulla base di idonea certificazione medica dell'Asl (maternità anticipata).
Il congedo di paternità obbligatorio di 10 giorni è retribuito al 100% ed è ora fruibile dai 2 mesi anteriori al parto ai 5 mesi successivi alla nascita. E’ necessario presentare richiesta scritta al datore di lavoro con 5 giorni di anticipo; la durata del congedo è aumentata a 20 giorni in caso di parto plurimo.
Per altre info e istruzione pratiche è possibile rivolgersi al nostro Patronato in tutte le sedi di Confartigianato imprese Piemonte Orientale oppure invia una mail a davide.anni@artigiani.it.