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14 Febbraio 2019

Privacy: qual è la reponsabilità del consulente del lavoro? La risposta del Garante

Privacy: qual è la reponsabilità del consulente del lavoro? La risposta del Garante

Il Garante per la privacy ha precisato il ruolo e le responsabilità dei consulenti del lavoro nel trattamento dei dati personali della clientela alla luce del nuovo Regolamento europeo, identificandoli come “responsabili del trattamento” quando trattano i dati dei dipendenti dei clienti in base all’incarico da questi ricevuto.
 
Rispondendo ai quesiti sottoposti dal Consiglio Nazionale dei consulenti del lavoro e da numerosi professionisti, il Garante ha infatti chiarito che il Regolamento (UE) 679/2016 si pone in linea di continuità con quanto già prefigurato dalla Direttiva 95/46/CE e dunque i consulenti del lavoro sono “responsabili” quando trattano i dati dei dipendenti dei loro clienti sulla base dell’incarico ricevuto, che contiene anche le istruzioni sui trattamenti da effettuare.

È il caso, ad esempio, dei consulenti che curano per conto di datori di lavoro la predisposizione delle buste paga, le pratiche relative all’assunzione e al fine rapporto, o quelle previdenziali e assistenziali, trattando una pluralità di dati personali, anche sensibili, dei lavoratori.
Questa interpretazione fornita dal Garante conferma la linea adottata da Confartigianato Imprese che ha predisposto, all’interno del servizio di assistenza, un contratto di affidamento dell’incarico e di designazione a responsabile del trattamento da parte del cliente che si basa la legittimità dei trattamenti realizzati dal consulente.
 
 
Le imprese interessate possono inviare una richiesta di assistenza personalizzata contattando gli uffici di Confartigianato Imprese Piemonte Orientale allo 0321-661111 oppure cliccando il tasto verde sottostante.

 

 


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